Il nuovo art. 590-bis c.p.c. introdotto dalla riforma del processo esecutivo

di Lucia Izzo - Acquistare la casa all'asta per conto di terzi? Una novità possibile a partire dal 2 agosto 2016, grazie al testo del decreto legge del 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione". 


Si tratta del cosiddetto D.L. banche, che contiene numerose misure in materia di esecuzioni (per approfondimenti: Riforma processo esecutivo: via libera definitivo. Tutte le novità e il testo approvato). 


Il d.l. n. 59/2016, vigente al 2/7/2016, ha infatti introdotto, tra l'altro, il nuovo art. 590-bis c.p.c. rubricato "Assegnazione a favore del terzo" a norma del quale "Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare".


Sostanzialmente il creditore che vuole acquistare il bene da lui pignorato potrà anche decidere, entro cinque giorni dall'assegnazione o dalla comunicazione, di intestare il bene ad altro soggetto, senza dover attivare un successivo passaggio di proprietà.

In mancanza di un'eventuale assegnazione al terzo, prevede la nuova norma, il trasferimento è fatto a favore del creditore e, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.


La disposizione si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.


Una novità dalle notevoli implicazioni pratiche che consente sostanzialmente "al solo creditore procedente" di partecipare e vincere le aste per conto di deleganti ai quali successivamente intestare l'immobile senza incorrere in macchinose procedure e adempimenti giudiziari. Chi partecipa e vince dovrà poi semplicemente recarsi in cancelleria entro il termine previsto e dichiarare che il bene andrà intestato ad un soggetto terzo, presentando apposita dichiarazione di questi a volerne profittare.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: