Tale documento riproduce fedelmente la parte di ruolo riguardante le pretese creditorie e contiene gli elementi essenziali

di Lucia Izzo - L'estratto del ruolo è idoneo a provare il credito vantato da Equitalia: tale documento è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito


Lo ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 11794/2016 (qui sotto allegata)  accogliendo il ricorso del concessionario alla riscossione.

Sbaglia il giudice di appello a sostenere che l'estratto di ruolo non abbia forza probatoria per la sua natura di "estratto", attribuendo alla denominazione una portata riassuntiva, ovvero di contenere una selezione, operata a sua discrezione dall'amministrazione, che potrebbe riportare in esso, a sua scelta, solo parte dei dati indicati nella cartella. 


Infatti, l'affermazione della Corte territoriale si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell'estratto di ruolo: il ruolo costituisce il titolo esecutivo, ex art. art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 ai sensi del quale "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo".


La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale.


Si tratta di tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999). Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione



L'estratto del ruolo, concludono i giudici, è quindi idoneo a provare il credito vantato da Equitalia: questo documento non è infatti una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (come già affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 11141 e 11142 del 2015). 



Cass., III sez. civ.,sent. sentenza 11794/2016

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