Confermato il divieto di avvicinamento nei confronti di una nonna che aveva provocato il pianto della nipote

di Marina Crisafi - Se un nonno fa piangere il nipotino può configurarsi il reato di stalking. Lo ha affermato la quinta sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 21408/2016 depositata oggi), respingendo il ricorso di una giovane nonna indagata per il reato di atti persecutori, cui il tribunale del riesame di Lecce aveva confermato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex marito e dalla nuova compagna.

Nella vicenda, infatti, la donna non aveva ben digerito l'abbandono da parte dell'uomo, medico presso l'ospedale locale, che si era invaghito di un'infermiera che lavorava con lui, e aveva iniziato a seguirli, anche sul lavoro, ad ingiuriarli e minacciarli.

In particolare, tra i vari episodi contestati, è l'ultimo a risultare determinante, in occasione del quale la nonna aveva raggiunto la coppia che si trovava al mare con la nipotina, facendo una vera e propria scenata, afferrando la ragazzina per un braccio che, terrorizzata, era scoppiata in lacrime, tanto da dover essere allontanata dalla donna.

Per gli Ermellini non c'è dubbio sul reato di stalking che per la sua configurazione richiede anche solo due condotte reiterate nel tempo, purchè vi sia "un nesso causale tra le stesse e uno degli eventi di danno alternativamente previsti dalla norma incriminatrice".

Immune da ogni censura, dunque, la valutazione del tribunale di Lecce, secondo il quale le condotte descritte, perpetrate in un arco di tempo ravvicinato integravano un'azione concentrica "posta in essere al fine di minacciare l'equilibrio psichico delle persone offese su più fronti sono idonee a integrare un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagata".

L'art. 612-bis c.p., si legge in sentenza, "è produttivo di un evento di 'danno', consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura", o, alternativamente, di un evento "di pericolo", "consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva". Il che, è attinente al caso di specie, in cui la reazione della bambina è emblematica nel dar conto "della idoneità della condotta tenuta dalla donna ad ingenerare un grave turbamento e comunque un fondato timore" sia per l'incolumità propria che per quella del nonno e della sua compagna.


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