Se non c'è consenso anche il bacio sulla guancia è un atto sessuale. Ma la pena è ridotta per la minor gravità del delitto "tentato"

di Lucia Izzo - Un bacio rubato (anche se solo sulla guancia) può costare caro. No, non intendo riferismi al rischio di ricevere un ceffone sulla faccia ma al fatto che si rischia una condanna penale addirittura per violenza sessuale. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 13940/2016 (qui sotto allegata) ha infatti confermato la condanna di un uomo per aveva "rubato" un banale bacio sulla guancia a una donna di cui si era invaghito.

Il ricorrente era stato considerato dalla Corte d'Appello di Roma colpevole ex artt. 56 e 609 bis c.p. per aver costretto una donna a subire "atti sessuali" consistiti in un bacio sulla guancia e per averci "provato" una seconda volta nonostante il rifiuto della malcapitata.

Per i giudici di legittimità, però, ambedue gli episodi sono da qualificarsi come "tentativi" e pertanto possono rientrare nell'ipotesi di minore gravità prevista dal terzi comma dell'art. 609 bis c.p., con conseguente diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.

Troppo generici i motivi di gravame sollevati dall'imputato dinnanzi ai giudici di Cassazione che, pertanto, non possono far altro che condividere quanto stabilito in sede di merito.

Non sembra infatti che l'apparato motivazionale della Corte d'Appello possa risultare illogico e contraddittorio: quello che va considerato, infatti, non è solo l'episodio in sé, ma le condotte globalmente ascritte dall'imputato, che con i suoi atteggiamenti si è spinto al punto da essere condannato anche per stalking.

I giudici hanno infatti rilevato lo stato d'ansia e d'agitazione della parte offesa, quale conseguenza delle condotte dell'imputato, il quale era riuscito da darle un bacio sulla guancia prima che la stessa si divincolasse, provandoci una seconda volta nonostante le evidenti rimostranze della bittima.

La Corte territoriale ha condiviso con il primo giudice la valutazione di piena attendibilità della parte offesa: giova, infatti, ricordare che, in mancanza di testimoni della violenza, il giudice può stabilire la colpevolezza del presunto colpevole solo sulle dichiarazioni della vittima, che vanno valutate scrupolosamente insieme all'attendibilità della stessa.

Cass., III sez. pen., sent.. 13940/2016

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