Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 44273/2004) hanno stabilito che il giudizio di convalida, effettuato dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al provvedimento adottato dal Questore (nei confronti di una persona cui sia stato vietato l'accesso agli stadi), non può limitarsi a un mero controllo formale ma deve essere svolto in modo pieno. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che "dal riconoscimento che il provvedimento che obbliga alla presentazione presso l'ufficio di polizia incide sulla libertà personale e dall'esistenza della riserva assoluta di giurisdizione prevista, per i provvedimenti che hanno queste caratteristiche, dall'art. 13 Cost. non può che derivare che il controllo di legalità devoluto al giudice della convalida debba essere esteso alla verifica dell'esistenza di tutti presupposti previsti dalla legge e anche a quelli che la natura di misura di prevenzione richiede".
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