Ambito di applicazione della legge 218 del 1995 e "comunitarizzazione" della materia

di Edoardo Mazzoli - Per diritto internazionale privato si intende quella branca del diritto interno di uno Stato che si occupa di regolare e disciplinare i principi fondamentali dell'esercizio della giurisdizione interna nei confronti di soggetti stranieri.

È necessario non confondere le norme di diritto internazionale c.d. pubblico, con quelle di diritto internazionale privato. Dal punto di vista sostanziale infatti, le prime hanno natura di norme extra-statali e sovrastatali, il cui esempio sono le Convenzioni e i Trattati internazionali stipulati tra due o più Stati al fine di regolare i rapporti tra i medesimi in una più determinate materie. Le norme di diritto internazionale private sono invece norme interne, equiparabili, per fonte di produzione e natura giuridica a quelle del codice civile.

Esperita tale doverosa premessa, occorre sottolineare la molteplicità dei profili di interesse inerenti al diritto internazionale privato, specialmente con riguardo al rapporto tra le norme di diritto interno degli stati e le norme contenute nei regolamenti dell'Unione Europea, artefici del procedimento di armonizzazione delle norme codificate negli ordinamenti interni.

Dal punto di vista dell'ordinamento italiano, le disposizioni di riferimento in materia di diritto internazionale privato possono essere individuate in due differenti fonti normative: la legge 218 del 1995 dell'ordinamento italiano e il Regolamento U.E. 44/2001 (c.d. Bruxelles 1) successivamente trasposto nel Regolamento 1215 del 2012.

L'adozione dei regolamenti (in forza dell'art. 81 TFUE) ha dato vita ad un processo di "comunitarizzazione" del diritto internazionale privato, che ha sancito l'armonizzazione delle norme interne degli stati in materia, in regolamenti comunitari direttamente applicabile dinanzi alle giurisdizioni interne.

Individuati i due tipi di fonti normative, il focus dell'intera questione si rivolge alla comprensione del rapporto che lega tali fonti nonché l'ambito di applicazione concreto delle medesime.

La questione preliminare da analizzare è inerente al contenuto. Le due normative si configurano come molto simili tra loro. Entrambe infatti sono rivolte a regolamentare i rapporti tra individui appartenenti a Stati differenti.

Tuttavia, nonostante l'oggetto sia il medesimo la struttura della norma di diritto interno è di frequente configurata come una c.d. norma di scelta, ovvero una regola priva di contenuto sostanziale, che si limita a stabilire se in determinati casi debba applicarsi la disciplina italiana o quella straniera e, in questa seconda ipotesi, di quale Stato.

Occorre inoltre precisare che la giurisprudenza recentemente consolidata ha effettivamente definito una forma di prevalenza delle norme comunitarie rispetto a quelle di diritto interno, in relazione alla loro natura, stabilendo che laddove entrambe le fonti siano applicabili, deve essere preferita la disciplina che, oltre ad operare un rinvio ad altra normativa, preveda una regolamentazione autonoma, come avviene di frequente per le c.d. norme materiali dei regolamenti comunitari.

Le difficoltà possono risultare dall'individuazione della legge applicabile al caso concreto, ovvero comprendere quando deve applicarsi la disciplina della legge 218 del 1995 (o in generale la legge di diritto internazionale privato dello stato) e quando invece il Regolamento.

La prima, in quanto norma nazionale interna, si pone come rilevante ai soli fini dell'ordinamento italiano. Ha la funzione di regolare i rapporti giuridici sorti tra un soggetto italiano e uno straniero (persone fisiche o giuridiche che siano) o tra due stranieri, per questioni aventi un legame con il territorio e quindi con la giurisdizione italiana. Il Regolamento comunitario invece, ha sì efficacia erga omnes, ma questa si estende solo ed esclusivamente agli Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento all'ambito di applicazione pertanto, il Regolamento sarà applicabile solo a controversie sorte tra soggetti appartenenti entrambi a Stati membri dell'Unione Europea. In caso contrario, cioè nel caso in cui almeno una delle parti appartenga ad un paese extracomunitario e non abbia alcun collegamento con il territorio dell'Unione Europea, dovrà applicarsi la legge interna di diritto internazionale privato dello stato di riferimento.

Si ponga ad esempio il caso di una società italiana che abbia stipulato un contratto internazionale per la somministrazione di materie prime con una società cinese e che, a causa di un inadempimento contrattuale, la società italiana sia costretta a citare in giudizio la controparte per richiedere la risoluzione del contratto medesimo. Essendo la società cinese un soggetto giuridico extracomunitario, non potrà essere applicato il Regolamento Europeo n.1215 del 2012. La società italiana, per instaurare il giudizio dinanzi al giudice italiano, dovrà necessariamente fare riferimento la legge interna di diritto internazionale privato n.218 del 1995.

In conclusione, il Regolamento U.E. risulta avere un'efficacia normativa maggiore rispetto alla legge del 1995 e risulta direttamente applicabile in tutti i casi in cui le parti siano entrambe appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, mentre "lascia spazio" all'applicazione delle norme interne di diritto internazionale privato quando una delle parti risulta essere extracomunitaria.

Fonti:

- Regolamento CE 44/2001 (Bruxelles 1);

- Regolamento CE 1215/2012;

- Legge n. 218/1995;

- Convenzione di Vienna sul commercio internazionale di beni mobili del 1980;

- Disp. Prel. Codice civile Italiano.


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