Uno, nessuno e centomila... Consiglio di Stato


Dott. Sestilio Staffieri - Il Consiglio di Stato ritorna sui suoi (recenti) passi come una specie di gambero, per lo più incerto sulla direzione da seguire. Con la sentenza 20 gennaio 2016, n. 189 la Terza Sezione affronta la questione trita e ritrita della possibilità di notificare il ricorso introduttivo a mezzo posta elettronica certificata. Lo fa con uno straordinario revirement rispetto al proprio precedente arresto di settembre scorso, con il quale, rifacendosi ad altri precedenti, sembrava avesse definitivamente sopito il dibattito PEC si, PEC no, per l'ammissibilità di tale forma di notificazione anche nel processo amministrativo.


Nella sentenza del 14 settembre 2015 n. 4270, il Collegio ritiene di dover essere coerente con i suoi precedenti aderendo per relationem allo stesso Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2682 del 28 maggio 2015 secondo il quale: "La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, c o. 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (ed in particolare… gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 co. 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l'avvocato "può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale… a mezzo della posta elettronica certificata".


"Nel processo amministrativo telematico (PAT) contemplato dall'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'Allegato 2 al cod. proc. amm. è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, co. 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a "forme speciali" di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile.

 

"Se con riguardo al PAT lo strumento normativo che contiene le regole tecnico -operative resta il DPCM al quale fa riferimento l'art. 13 dell'Allegato al c.p.a. , ciò non esclude però l'immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC".


Con la sentenza di cui trattasi, invece, gli Inquilini di Palazzo Spada considerano le notificazioni a mezzo PEC nel processo amministrativo tamquam non esset, giustificando tale differenza rispetto al processo civile con la specialità del rito rinvenibile nelle disposizioni dettate in materia dal CPA, le quali rinviano, per l'ammissibilità, ad una regolamentazione specifica sulla quale vi è la mora del legislatore. Solo il Presidente del Collegio può rendere "esistente" la notifica a mezzo PEC attraverso una sua autorizzazione preventiva ex art. 52 del Codice del Processo Amministrativo, mancante nel caso di specie.


L'inesistenza, si sa, è una categoria non armonizzabile con il principio processualistico del raggiungimento dello scopo, proprio per via della mancanza della materia prima…l'esistenza dell'atto in nuce, che in tale ipotesi è negata. Con la conseguenza che anche l'eventuale costituzione in giudizio del destinatario dell'atto non varrebbe a sanarne il vizio.


Il Collegio ammette (e non concede) che anche vertendo in tema di nullità, la costituzione del notificato - diversamente dal processo civile - produrrebbe effetto ex nunc, restando quindi salve le decadenze già maturate, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione, che renderebbe irricevibile il ricorso per tardività qualora la costituzione del notificato avvenisse in data posteriore alla stessa.


Molto probabilmente tale sentenza attirerà gli strali degli operatori del diritto, in primis degli avvocati, che si vedono negare uno strumento efficace ed economico per la vocatio in ius, anche se, va detto, nella sentenza citata e in quella in commento, la notifica a mezzo PEC, sia quella "esistente" che quella "inesistente", è stata fatta dall'Avvocatura dello Stato.  

Ma tale sentenza alimenta il disvalore dell'incertezza del diritto, considerando che il Collegio contraddice se stesso utilizzando le identiche disposizioni di legge in una specie di ossimoro ermeneutico, ora esaltando la portata dell'art. 1 della Legge n. 53/94 il quale, nel testo modificato dopo l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (dunque applicando il criterio cronologico per giustificarne la sopravvenuta vigenza rispetto alle disposizioni del CPA difformi) consente in via generale le notificazioni a mezzo PEC "in materia civile, amministrativa e stragiudiziale", ora negandone l'applicazione al processo amministrativo in virtù di una autoreferenziale specificità, che nel diritto processuale ha meno ragione di esistere, visti i sempre maggiori punti di contatto tra i due riti.


Anche la necessità, invocata dal Collegio, di specifiche disposizioni tecniche ancora da approvare per il processo amministrativo appare debole come elezione unica ed esclusiva della sedes materiae, e trascura di considerare che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata è già compiutamente disciplinata e pacificamente ammissibile, inserendosi in quella inarrestabile tendenza evolutiva dei canali di comunicazione. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 189/2016

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