Per il Tribunale di Roma l'uomo è responsabile di violazione degli obblighi stabiliti al momento dell'affido condiviso

di Marina Crisafi - Il genitore che propone alla figlia di trascorrere il tempo insieme solo in presenza della sua nuova compagna è responsabile di violazione degli obblighi stabiliti al momento dell'affido condiviso. A stabilirlo è il Tribunale di Roma (prima sezione civile, sentenza del 23 gennaio 2015 qui sotto allegata), condannando, in un giudizio di separazione giudiziale, un padre a versare alla figlia un risarcimento di 15mila euro per non aver adempiuto correttamente agli obblighi di visita fissati dal giudice nel disporre l'affido condiviso della minore.

Dalla separazione l'uomo, infatti, aveva tenuto una condotta caratterizzata da una perdurante assenza nei confronti della figlia, prima perché trasferitosi all'estero insieme alla nuova compagna e poi perchè, una volta tornato in Italia, si era limitato a proporre alla stessa di trascorrere i fine settimana di sua spettanza presso l'abitazione della partner, dove lui stesso risiedeva.

A queste proposte, la figlia aveva sempre opposto un secco rifiuto, ma l'uomo, afferma il tribunale capitolino, era "rimasto sordo, nell'incapacità di scindere il proprio ruolo genitoriale e gli inevitabili sacrifici che ne conseguono dalle proprie relazioni sentimentali, alla silente ma chiarissima richiesta di attenzione e soprattutto di esclusività - proveniente dalla figlia - lasciando che quegli stessi incontri, rimasti senza seguito, si trasformassero agli occhi della ragazza in un'ennesima cocente delusione".

Una condotta che non può che essere inquadrata tra quelle sanzionabili ex art. 709-ter del codice civile "al fine di una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali, per il pregiudizio arrecato alla minore con la propria omissiva condotta nell'esercizio dell'affido condiviso".

E la sanzione più consona, a detta del collegio romano, "tenuto conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sulla minore vistasi di fatto privata dall'imprescindibile figura di riferimento paterna e che la mutilazione affettiva ha gettato in uno stato di palese sofferenza", è quella del risarcimento del danno che, data la durata dell'inadempimento e le condizioni economiche del padre, va quantificato in 15mila euro da versarsi su un libretto di risparmio intestato alla minore, con vincolo giudiziale fino alla maggiore età.

Trib. Roma, sentenza 23 gennaio 2015

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