Per il tribunale di Perugia, si tratta di responsabilità 'custodiale' ex art. 2051 c.c. esclusa solo se la società convenuta prova l'esistenza del caso fortuito

di Lucia Izzo - La responsabilità ex art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia) integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. 

Tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi  insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia.


Lo ha chiarito il Tribunale di Perugia, sezione prima civile, in una sentenza (qui sotto allegata) del 27 novembre 2015 (giudice Ilenia Miccichè). 

L'attore conveniva in giudicio la S.p.a. per chiedere condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto all'interno di un supermercato quando, camminando nei pressi dell'area di esposizione di frutta e verdura, era caduto in terra a causa della presenza di acqua, non segnalata. 


La convenuta, tuttavia, contestava tale ricostruzione dei fatti, negando che nel luogo e momento dell'incidente vi fosse in terra acqua o altro liquido; aggiungeva che, come noto ai clienti assidui del supermercato, il personale addetto al reparto si preoccupava di ripulire le aree antistanti gli espositori da residui proprio al fine di evitare insidie o situazioni di pericolo per la clientela.


Il tribunale chiarisce che  l'oggetto della controversia attiene alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.

Sul punto, l'art. 2051 c.c. "contempla quali due unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa".

La custodia, chiarisce il Tribunale, consiste nel "potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa", mentre il nesso causale è rappresentato dalla "derivazione del danno dalla cosa".


Nel caso in esame il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, ha ampiamente dimostrato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni.

Non si richiede a costui, invece, anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima.


Pertanto e con riferimento all'onere della prova, "all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo" e il convenuto, invece, per liberarsi, "deve invece provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale".


Dall'esame delle testimonianze nel caso di specie è emerso che il pavimento era sì pulito ed asciutto, ma vi era caduto sopra un chicco d'uva sul quale sarebbe scivolato l'attore, poco distante dal banco della frutta e verdura".


La sentenza dovrà quindi applicare la fattispecie prevista dell'art. 2051 citato, "avendo parte attrice dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia (il supermercato) ed il danno arrecato a terzi (l'occorso sinistro)".

Parte convenuta avrebbe dovuto, per ottenere il rigetto della domanda e resistere ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, provare l'esistenza del caso fortuito. Cosa che non ha fatto. 

Per tali motivi il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, condanna parte convenuta, custode dei locali ove esercitava la propria attività commerciale, al risarcimento del danno pari a 4.884,81 euro.

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