Per la Cassazione si configura il reato ex art. 570, 1° co., c.p. e non quello più grave della mancata esecuzione dolosa del provvedimento che regola l'affido

di Marina Crisafi - Compie reato il padre separato che non sta con i propri figli nei weekend e in estate come stabilito dal giudice nel provvedimento regolatore dell'affidamento e del diritto di visita.

Ma a configurarsi non è la fattispecie della mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice, bensì il reato previsto e punito dal primo comma dell'art. 570 c.p., per essersi l'uomo sottratto agli obblighi di genitore.

Così ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 47287/2015, pubblicata oggi (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un padre già condannato ex art. 570 c.p., secondo comma, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai suoi due bambini.

Nella vicenda, la Corte d'Appello di Lecce addebitava all'uomo l'aver disatteso l'autorizzazione a tenere con sé i figli il sabato e la domenica e nel periodo festivo, non esercitando il relativo diritto.

Ma per la Cassazione, il mancato esercizio di un diritto non può integrare il reato ex articolo 388 c.p., avente la ratio di tutelare l'effettività della giurisdizione. Ciò implica comunque che "in tutti i casi previsti - hanno osservato gli Ermellini - debba venire in considerazione l'effettività di una pronuncia giurisdizionale, in quanto da essa discendano misure cui corrispondono doveri di comportamento, positivo o omissivo, incidenti sulle specifiche situazioni contemplate dalla norma". In particolare, occorre che venga in rilievo "la cogenza di provvedimenti giurisdizionali, idonei a risolvere peculiari situazioni di conflitto". Tuttavia, nel caso delle misure concernenti l'affidamento dei figli minori, il rilievo cogente del provvedimento "si proietta sulle modalità dell'affidamento e sulla regolamentazione delle rispettive facoltà degli aventi diritto, posto che invece, a prescindere dal provvedimento, già sussiste in capo al genitore il dovere di cura e di assistenza nei confronti dei figli minori, previsto dalle norme del codice civile".

In altre parole, l'effettività del provvedimento va valutata in base alla sfera di operatività e al tipo di conflitto che intendere dirimere, e non può invocarsi relativamente al mancato esercizio di facoltà riconosciute e correlate a preesistenti obblighi primari, come il dovere di cura, assistenza morale e materiale dei figli.

Per cui deve ritenersi integrato nei confronti dell'uomo, il reato di cui all'art. 570 comma primo c.p., nella parte in cui fa riferimento a comportamento contrario all'ordine delle famiglie con sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.

La parola passa dunque al giudice del rinvio per ridefinire il trattamento sanzionatorio a seguito della riqualificazione del fatto.

Cassazione, sentenza n. 47287/2015

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