La chiamata in garanzia può essere richiesta dall'attore e dal convenuto, ma cosa succede se il giudice non la concede o le parti facciano decorrere i termini per proporla?

Chiamata in garanzia: cos'è

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La norma di riferimento per la chiamata in garanzia è l'articolo 32 del codice di procedura civile dedicato alle cause di garanzie che così dispone "La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora questa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione."

Alla chiamata in garanzia propria, che discende cioè da un contratto o dalla legge si applica quindi l'articolo 32 del codice di rito, il quale stabilisce che la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale, affinché egli la decida nel medesimo processo.

L'articolo 32 prevede, poi, che nel caso in cui la domanda di garanzia ecceda la competenza per valore del giudice che è stato adito, quest'ultimo rimetta entrambe le cause al giudice superiore e assegna alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

Autorizzazione alla chiamata in garanzia

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Fatta questa premessa occorre chiarire che la facoltà di chiamare un terzo in garanzia è concessa a tutte le parti in causa.

Di conseguenza, essa spetta sia all'attore che al convenuto.

Ciò avviene però con un'importante differenziazione: da una lettura testuale dell'articolo 269 del codice di procedura civile (modificato dalla riforma Cartabia) che è quello che disciplina le modalità della chiamata, sembrerebbe che quest'ultima necessiti di autorizzazione del giudice solo se proposta dall'attore.

Ma spieghiamoci meglio.

Il secondo comma della predetta disposizione afferma che se è il convenuto che intende chiamare un terzo in causa, costui debba farne necessariamente dichiarazione nella comparsa di risposta e, contestualmente, chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis.

Senza far alcun riferimento all'autorizzazione, l'articolo 269 prosegue affermando che "il giudice istruttore, nel termine previsto dall'art. 171 bis c.p.c provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza".

Sembrerebbe quindi che, una volta che il convenuto abbia chiesto l'autorizzazione alla chiamata e il differimento della prima udienza, il giudice debba automaticamente provvedervi.

Nel caso, invece, in cui sia l'attore a voler proporre una domanda di garanzia in conseguenza delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, il terzo comma del predetto articolo sancisce che "l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171 ter, primo comma". A questo punto, solo se concede l'autorizzazione, il giudice fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 163 bis c.p.c.

L'autorizzazione, in sostanza, dipende dalla valutazione circa il se dalle difese del convenuto sia effettivamente sorto in capo all'attore l'interesse all'intervento del terzo: tale valutazione è insindacabile in sede di impugnazione, anche di legittimità.

A tal proposito è opportuno evidenziare, come anche la Corte costituzionale ha fatto con la sentenza numero 80/1997, che il controllo giudiziale solo sulla domanda dell'attore non è irragionevole, in quanto quest'ultima si colloca in una fase in cui il thema decidendum è già definito e l'utilità processuale necessita effettivamente di essere valutata.

La Cassazione a Sezioni Unite sulla chiamata in garanzia

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Nonostante, quindi, dalla lettura della norma l'autorizzazione del giudice alla chiamata sembrerebbe essere necessaria solo nel caso in cui questa sia richiesta dall'attore, è tuttavia interessante dare conto del fatto che, con una sentenza resa a Sezioni Unite il 23 febbraio 2010, la numero 4309, la Corte di cassazione ha stabilito che, anche qualora la chiamata del terzo in garanzia sia stata richiesta dal convenuto, il giudice possa rifiutare di fissare una nuova udienza per la costituzione del terzo, purché motivi la propria scelta su esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Domanda autonoma di garanzia

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Insomma, è evidente che non sempre, in presenza di chiamata del terzo in garanzia, il giudice è tenuto ad autorizzarla. Egli, piuttosto, deve procedere a una valutazione della circostanza concreta che, si auspica, non venga ricondotta a un'analisi basata sulla mera discrezionalità.

In presenza degli astratti presupposti che legittimano la chiamata in garanzia, quindi, è ben possibile che, in concreto, essa non sia autorizzata dal giudice.

Dato che poi, come visto, la richiesta va formulata entro termini ben determinati, è anche possibile che essi vengano lasciati decorrere senza che si proceda tempestivamente alla chiamata, facendo così perdere il diritto a provvedervi.

In tutti questi casi, tuttavia, la parte che intenda essere garantita dalle conseguenze negative che potrebbero derivargli dalla soccombenza in giudizio non deve "disperare". Vi è, infatti, un altro, alternativo, strumento che permette astrattamente di ottenere lo stesso risultato (o meglio un risultato simile): la domanda autonoma di garanzia.

Si tratta, in sostanza, di proporre un'autonoma e distinta domanda con la quale chiedere di accertare la sussistenza dell'obbligo di garanzia del garante rispetto alla situazione oggetto di contenzioso.

Problematiche della domanda autonoma di garanzia

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La proposizione di una domanda autonoma di garanzia, tuttavia, porta con sé una serie di problematiche circa l'effettiva consecuzione del risultato, che non possono essere trascurate.

Innanzitutto è evidente che decidere circa la garanzia in un autonomo giudizio non riesce pienamente a perseguire le esigenze di tutela del garantito: la decisione che ne deriva accerta, infatti, solo la manleva, lasciando in sospeso tutte le questioni applicative che attorno ad essa si annidano.

Oltretutto, ben potrebbe accadere che la domanda di garanzia si riveli "inutilmente" proposta, nel caso in cui il giudizio principale che la ha originata si chiuda in senso favorevole a colui che pretende di essere garantito.

Con evidente compromissione di quella medesima esigenza di economia processuale che legittimerebbe, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione di cui sopra si è dato cenno, anche il diniego di autorizzazione della chiamata del terzo in garanzia ad opera del convenuto.

Facoltatività della riunione

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Idealmente, il problema andrebbe risolto con la riunione dei processi, che, però, non sempre viene in concreto disposta dal giudice.

L'articolo 274 del codice di procedura civile, infatti, in caso di procedimenti relativi a cause connesse prevede che il giudice "possa" (e non "debba") disporne la riunione.

Anche nel caso in cui con la domanda autonoma di garanzia venga sollevata questione non solo sull'obbligo di manleva ma anche circa il quantum della garanzia, la litispendenza necessaria a giustificare, ex articolo 273 c.p.c., la riunione non più discrezionale dei processi lascerebbe comunque fuori la questione strettamente connessa all'obbligo di garanzia, che continuerebbe, quindi, a viaggiare in maniera separata.

Conseguenze della sospensione

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In alternativa alla riunione, si potrebbe prevedere la sospensione della causa introdotta con la domanda autonoma di garanzia, in attesa che venga risolta la controversia dalla cui definizione essa dipende.

Tale soluzione, benché idealmente logica, potrebbe ledere il potenziale garante, destinato ad attendere passivamente l'esito di un giudizio del quale egli non fa direttamente parte.

Sebbene il garante possa intervenire in tale giudizio, non è detto egli, complessivamente, ritenga opportuno farlo.

Oltretutto, è chiaro che la sospensione della causa prolungherebbe oltremodo l'incertezza dei rapporti giuridici, con tutte le conseguenze che ne derivano, oltre che nei rapporti giuridici stessi, anche sul funzionamento della macchina giudiziaria.

Queste e molte altre problematiche rendono quindi auspicabile che i magistrati, nel valutare l'opportunità di autorizzare o meno la chiamata, facciano un'analisi che sia ispirata a principi di buon senso e ragionevolezza.

Ciò che ci si augura, insomma, è che la scelta del giudice circa l'estensione del giudizio al terzo garante venga fatta tenendo in considerazione tutte le conseguenze che, da un'opzione piuttosto che dall'altra, vanno a incidere non solo sul processo stesso che egli si trova a giudicare ma anche sul complesso dei rapporti che da esso derivano.

Fac-simile richiesta autorizzazione chiamata in garanzia

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Tribunale di ____

COMPARSA DI COSTITUZIONE CONVENUTO

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA CHIAMATA DEL TERZO IN GARANZIA

____________, ______________ S.r.l in personale del L.R pro tempore (indicare generalità: luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, P. Iva e sede) rappresentato e difeso dall'Avv. _________ (Indicare CF, pec e fax) ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio Legale in Via _____________ come da procura in calce al presente atto

- Convenuto

CONTRO

- Sig. _______________ rappresentato e difeso dall'Avv. ____________

Oggetto: richiesta risarcimento danni

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato il ___________ l'attore, Sig. ___________ esponeva di aver riportato danni durante una partita di _______________ che si è svolta nel campo sportivo del convenuto scrivente a causa della cattiva manutenzione dello stesso.

Chiedeva quindi la condanna della convenuta S.r.l. a risarcire i danni fisici subiti e del danno biologico che ha quantificato nell'importo di Euro ______________ nei limiti di competenza del giudice adito, oltre diritti e onorari del giudizio.

Difese del convenuto

- La convenuta S.r.l si costituisce in giudizio a mezzo della presente comparsa di risposta e

IN VIA PRELIMINARE

Senza che questo comporti alcun riconoscimento della propria responsabilità, la convenuta _____________ S.r.l chiede di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia Assicurativa ____________ in persona del L.R. pro-tempore Sig. _________________ considerato che detta compagnia assicurativa è tenuta a manlevare il convenuto dalle pretese attoree per i seguenti motivi:

(SPIEGARE LE RAGIONI CHE MOTIVANO LA CHIAMATA DEL TERZO….)

IN FATTO E DIRITTO

Si eccepisce l'infondatezza della domanda attorea in quanto improponibile inammissibile e infondata.

L'infortunio subito dall'attore non è attribuibile alla S.r.l convenuta, in quanto ha sempre conservato il campo sportivo in un ottimo stato di manutenzione, l'unico responsabile è l'attore che è caduto a causa della sua imprudenza e imperizia.

Tutto ciò premesso il convenuto, a mezzo del sottoscritto avvocato, chiede al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione di accogliere le seguenti conclusioni:

- In via preliminare si chiede l'autorizzazione art. 269 c.p.c. di chiamare in causa la compagnia assicurativa _______________, in persona del L.R. pro-tempore e differire quindi la prima udienza al fine di consentire al terzo di costituirsi nel rispetto dei termini di comparizione.

- Rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto e in diritto

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni art. 183 c.p.c. e di articolare istanze istruttorie.

Si dichiara che il valore della presente causa è contenuto in quello della domanda principale.

_________________

Data e luogo V. Per autentica

Avv. _____________

Valeria Zeppilli

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