A tal proposito occorre tenere ben distinta la garanzia propria da quella impropria: la prima è quella che discende da un contratto o dalla legge, la seconda, invece, è quella che discende da una connessione estrinseca e occasionale tra le parti, generalmente riconducibile alle vendite a catena.
La rilevanza di tale distinzione va rinvenuta nel fatto che, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, solo alla garanzia propria è possibile applicare l'articolo 32 del codice di rito, il quale stabilisce che la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale, affinché egli la decida nel medesimo processo.
L'articolo 32 prevede, poi, che nel caso in cui la domanda di garanzia ecceda la competenza per valore del giudice che è stato adito, quest'ultimo rimette entrambe le cause al giudice superiore e assegna alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
Viceversa, in caso di garanzia impropria, non è possibile derogare alle norme sulla competenza, con la conseguenza che, fatti salvi i casi in cui sia lo stesso legislatore a prevedere la chiamata in causa del garante, questa sarà possibile solo se le diverse domande appartengono alla competenza del medesimo ufficio giudiziario.
Autorizzazione alla chiamata
La facoltà di chiamare un terzo in garanzia è concessa a tutte le parti in causa.
Di conseguenza, essa spetta sia all'attore che al convenuto.
Con un'importante differenziazione però: da una lettura testuale dell'articolo 269 del codice di procedura civile, che è quello che disciplina le modalità della chiamata, sembrerebbe che quest'ultima necessiti di autorizzazione del giudice solo se proposta dall'attore.
Ma spieghiamoci meglio.
Il secondo comma della predetta disposizione afferma che se è il convenuto che intende chiamare un terzo in causa, egli deve farne necessariamente dichiarazione nella comparsa di risposta e, contestualmente, chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo.
Senza far alcun riferimento all'autorizzazione, l'articolo 269 prosegue affermando che il giudice, entro cinque giorni dalla richiesta "provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza".
Sembrerebbe quindi che, una volta che il convenuto abbia chiesto l'autorizzazione alla chiamata e il differimento della prima udienza, il giudice debba automaticamente provvedervi.
Nel caso, invece, in cui sia l'attore a voler proporre una domanda di garanzia in conseguenza delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, il terzo comma del predetto articolo sancisce che "l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza". A questo punto, solo se concede l'autorizzazione, il giudice fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo.
L'autorizzazione, in sostanza, dipende dalla valutazione circa il se dalle difese del convenuto sia effettivamente sorto in capo all'attore l'interesse all'intervento del terzo: tale valutazione è insindacabile in sede di impugnazione, anche di legittimità.
A tal proposito è opportuno evidenziare, come anche la Corte costituzionale ha fatto con la sentenza numero 80/1997, che il controllo giudiziale solo sulla domanda dell'attore non è irragionevole, in quanto quest'ultima si colloca in una fase in cui il thema decidendum è già definito e l'utilità processuale necessita effettivamente di essere valutata.
La sentenza delle Sezioni Unite numero 4309/2010
Nonostante, quindi, dalla lettura della norma l'autorizzazione del giudice alla chiamata sembrerebbe essere necessaria solo nel caso in cui questa sia richiesta dall'attore, è tuttavia interessante dare conto del fatto che, con una sentenza resa a Sezioni Unite il 23 febbraio 2010, la numero 4309, la Corte di cassazione ha stabilito che, anche qualora la chiamata del terzo in garanzia sia stata richiesta dal convenuto, il giudice può rifiutare di fissare una nuova udienza per la costituzione del terzo, purché motivi la propria scelta su esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Conseguenze della mancata chiamata: la domanda autonoma di garanzia
Insomma, è evidente che non sempre, in presenza di chiamata del terzo in garanzia, il giudice è tenuto ad autorizzarla. Egli, piuttosto, deve procedere a una valutazione della circostanza concreta che, si auspica, non venga ricondotta a un'analisi basata sulla mera discrezionalità.
In presenza degli astratti presupposti che legittimano la chiamata in garanzia, quindi, è ben possibile che, in concreto, essa non sia autorizzata dal giudice.
Dato che poi, come visto, la richiesta va formulata entro termini ben determinati, è anche possibile che essi vengano lasciati decorrere senza che si proceda tempestivamente alla chiamata, facendo così perdere il diritto a provvedervi.
In tutti tali casi, tuttavia, la parte che intenda essere garantita dalle conseguenze negative che potrebbero derivargli dalla soccombenza in giudizio non deve "disperare". Vi è, infatti, un altro, alternativo, strumento che permette astrattamente di ottenere lo stesso risultato (o meglio un risultato simile): la domanda autonoma di garanzia.
Si tratta, in sostanza, di proporre un'autonoma e distinta domanda con la quale chiedere di accertare la sussistenza dell'obbligo di garanzia del garante rispetto alla situazione oggetto di contenzioso.
Le problematiche che scaturiscono dalla domanda autonoma di garanzia
La proposizione di una domanda autonoma di garanzia, tuttavia, porta con sé una serie di problematiche circa l'effettiva consecuzione del risultato, che non possono essere trascurate.
Innanzitutto è evidente che decidere circa la garanzia in un autonomo giudizio non riesce pienamente a perseguire le esigenze di tutela del garantito: la decisione che ne deriva accerta, infatti, solo la manleva, lasciando in sospeso tutte le questioni applicative che attorno ad essa si annidano.
Oltretutto, ben potrebbe accadere che la domanda di garanzia si riveli "inutilmente" proposta, nel caso in cui il giudizio principale che la ha originata si chiuda in senso favorevole a colui che pretende di essere garantito.
Con evidente compromissione di quella medesima esigenza di economia processuale che legittimerebbe, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione di cui sopra si è dato cenno, anche il diniego di autorizzazione della chiamata del terzo in garanzia ad opera del convenuto.
La facoltatività della riunione
Idealmente, il problema andrebbe risolto con la riunione dei processi, che, però, non sempre viene in concreto disposta dal giudice.
L'articolo 274 del codice di procedura civile, infatti, in caso di procedimenti relativi a cause connesse prevede che il giudice "può" (e non "deve") disporne la riunione.
Anche nel caso in cui con la domanda autonoma di garanzia venga sollevata questione non solo sull'obbligo di manleva ma anche circa il quantum della garanzia, la litispendenza necessaria a giustificare, ex articolo 273 c.p.c., la riunione non più discrezionale dei processi lascerebbe comunque fuori la questione strettamente connessa all'obbligo di garanzia, che continuerebbe, quindi, a viaggiare in maniera separata.
Le conseguenze della sospensione
In alternativa alla riunione, si potrebbe prevedere la sospensione della causa introdotta con la domanda autonoma di garanzia, in attesa che venga risolta la controversia dalla cui definizione essa dipende.
Tale soluzione, benché idealmente logica, potrebbe ledere il potenziale garante, destinato ad attendere passivamente l'esito di un giudizio del quale egli non fa direttamente parte.
Sebbene il garante possa intervenire in tale giudizio, non è detto egli, complessivamente, ritenga opportuno farlo.
Oltretutto, è chiaro che la sospensione della causa prolungherebbe oltremodo l'incertezza dei rapporti giuridici, con tutte le conseguenze che ne derivano, oltre che nei rapporti giuridici stessi, anche sul funzionamento della macchina giudiziaria.
Queste e molte altre problematiche rendono quindi auspicabile che i magistrati, nel valutare l'opportunità di autorizzare o meno la chiamata, facciano un'analisi che sia ispirata a principi di buon senso e ragionevolezza.
Ciò che ci si augura, insomma, è che la scelta del giudice circa l'estensione del giudizio al terzo garante venga fatta tenendo in considerazione tutte le conseguenze che, da un'opzione piuttosto che dall'altra, vanno a incidere non solo sul processo stesso che egli si trova a giudicare ma anche sul complesso dei rapporti che da esso derivano.
Fac-simile di atto di chiamata in causa del terzo