La Cassazione si interroga sulle notifiche mediante deposito in cancelleria

Avv. Vincenzo Rizza - La Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, con l'ordinanza interlocutoria n. 20478 del 12 ottobre 2015, ha rimesso al primo presidente, ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla validità della notifica mediante deposito in cancelleria delle ordinanze endo-procedimentali nonostante la presenza del numero di fax - o, per analogia - dell'indirizzo di posta elettronica nel corpo dell'atto di parte.

Le conseguenze dell'una o dell'altra soluzione non sono prive di conseguenze: si pensi al caso in cui dalla data di notifica decorrono termini perentori quale, per esempio, di quello per l'integrazione del contraddittorio.

Gli sviluppi e le riforme introdotte dal cosiddetto processo civile telematico, rendono oramai fuori tempo alcune regole tradizionali del processo quale, per esempio, l'elezione di domicilio presso il giudice adito.

Che senso ha un domicilio "materiale" complesso e dispendioso a fronte della possibilità di un domicilio "informatico" semplice, efficiente e quasi gratuito?

Per questioni di speditezza processuale, l'ordinamento passato - ma ancora vigente, seppure superato dalle moderne tecnologie - imponeva l'elezione di domicilio nella circoscrizione territoriale del giudice procedente.

Per quanto riguarda la Cassazione, la questione è particolarmente rilevante: trattandosi di un giudice unico su tutto il territorio nazionale, era inevitabile eleggere domicilio a Roma, pena la possibilità di inconvenienti a volte pesanti negli sviluppi del procedimento: si pensi al caso di ordinanze che ordinano incombenti quale l'integrazione del contraddittorio, fissando un termine perentorio.

Nel caso oggetto dell'esame della Sesta Sezione, la parte aveva indicato il numero di fax nell'atto costitutivo, senza richiedere espressamente che le notifiche fossero eseguite mediante tale strumento telematico.

Il Relatore aveva proposto, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddittorio nei termini indicati in un'ordinanza notificata alla parte mediante deposito in cancelleria. Si tenga presente, peraltro, che a seguito di ulteriore notifica dell'ordinanza a mezzo fax, l'integrazione era stata regolarmente eseguita.

Da quale data, dunque, far decorrere il termine per l'incombente?

Da quella del deposito in cancelleria o da quella della comunicazione mediante fax?

La Sezione manifesta le sue perplessità sulla persistenza del deposito in cancelleria come modalità alternativa alla mancata elezione di domicilio. Fa, infatti, riferimento alla nuova formulazione dell'art. 366 C.P.C. che, invece, considera il deposito in cancelleria l'extrema ratio per il caso in cui non vi sia elezione di domicilio a Roma o indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Prendendo atto delle novità legislative intercorse, e della sempre maggiore attenzione del codice di rito alle novità tecnologiche, ha ritenuto che sia necessario un indirizzo chiaro delle Sezioni Unite per stabilire se la notifica mediante deposito in cancelleria debba essere considerata ancora il modo normale di comunicazione tra l'ufficio giudiziario e la parte o se non, piuttosto, sia maggiormente efficiente e oltretutto meno dispendioso utilizzare gli strumenti di comunicazione considerati oramai ordinari dal processo civile telematico.

La verità -sottolineata peraltro dalla sesta sezione - è che alcune norme sono giustificate da un diverso contesto storico ed appaiono oramai obsolete alla luce delle possibilità offerte dalla moderna comunicazione telematica.

Come dire: il nuovo che si sostituisce al vecchio. Con la speranza che le Sezioni Unite ne prendano atto nella decisione che sarà presa se il primo presidente riterrà di sottoporre loro la questione.

Avv. Vincenzo Rizza del Foro di Ragusa (www.studiolegalerizza.it)

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