L'art. 23 c.p.c. è norma esclusiva, ma non inderogabile, permettendo di stabilire convenzionalmente il foro competente per le controversie

di Lucia Izzo - È possibile derogare all'art. 23 c.p.c. (rubricato "Foro per le cause tra soci e tra condomini") prevedendo nel regolamento condominiale la competenza territoriale di un Tribunale diverso rispetto a quello del luogo in cui si trova il condominio.

I giudici della VI sezione civile della Corte di Cassazione hanno così stabilito nella sentenza 17130/2015 (qui in allegato), avverso il ricorso proposto da alcuni condomini.

I ricorrenti avevano inizialmente adito il Tribunale di Milano, al fine di veder annullata o dichiarata nulla un'assemblea condominiale e la relativa delibera, tuttavia il giudice eccepiva la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tempio Pausania, località circondariale di ubicazione del condominio.

Il ricorso per regolamento di competenza avanzato nei confronti della Cassazione è ritenuto fondato: l'art. 23 c.p.c., introducendo un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini e stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, ha carattere esclusivo, ma non inderogabile.

Gli Ermellini precisano che, infatti, simile ipotesi non figura tra quelle di inderogabilità della competenza territoriale stabilite dall'art. 28 c.p.c. (Foro stabilito per accordo delle parti) ed è dunque possibile e ammissibile un accordo tra le parti che stabilisca convenzionalmente di adire un giudice diverso, proprio come avvenuto nel caso di specie.

Il foro convenzionale stabilito nel regolamento condominiale risulta pertanto valido ed avvalora la competenza del Tribunale di Milano (in esso precisato) in caso di insorgenza di eventuali controversie relative al regolamento stesso.

Per tali motivi il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rimessa dinanzi al Tribunale meneghino.

Cass., VI sez. Civile, sent. 17130/2015

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