Il decesso, infatti, non rientra tra gli eventi tipici prevedibili ed evitabili

di Valeria Zeppilli - Il medico che consiglia di somministrare olio di ricino a un bambino, per tentare di rimediare alla stipsi che lo affligge, non può solo per questo essere condannato per omicidio colposo nel caso in cui il piccolo sia morto subito dopo a seguito di un'infezione.

A stabilirlo è la sentenza n. 34296/2015 della Corte di Cassazione, depositata il 6 agosto (qui sotto allegata).

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, invero, l'evento morte non poteva certo essere ricompreso tra le conseguenze dannose che la regola cautelare omessa mirava a prevenire: l'evento tipico prevedibile ed evitabile, infatti, era solo quello di un grave effetto emetico e di una conseguente disidratazione, non correlabile, però, a un rischio di morte.

Il decesso del bambino, insomma, non era dal medico ipotizzabile, né in concreto giustificato dall'età e dalle condizioni del paziente.

Con l'occasione la Corte ha quindi precisato che la prevedibilità dell'evento, benché non possa riguardare il fatto specifico in tutte le sue possibili e minute articolazioni, deve comunque riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo, mantenendo un certo grado di categorialità.

In ragione del fatto che il giudizio di prevedibilità riguarda eventi che hanno determinate caratteristiche in comune con il caso concretamente verificatosi, non è quindi sufficiente a condannare l'imputato per omicidio colposo il fatto che egli potesse rappresentarsi solo la potenziale idoneità della sua condotta a generare un danno ma non anche l'evento dannoso così come determinatosi.

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Valeria Zeppilli

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