di Laura Bazzan - Con la sentenza n. 15763 del 27.07.2015 (qui sotto allegata), la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di danno all'immagine precisando che, anche qualora le foto che ritraggono la persona siano state scattate in occasione di eventi pubblici, la pubblicazione delle stesse non può ritenersi legittima qualora gli scatti costituiscano fonte di disdoro per il soggetto ivi rappresentato. Il caso all'origine della pronuncia vede protagonista una giovane donna in servizio presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari che, avendo rinvenuto nel sito web di una discoteca alcune fotografie che la ritraevano in atteggiamenti equivoci mentre si esibiva in qualità di ballerina nella serata di inaugurazione del locale, agiva in giudizio deducendo che tali foto erano state scattate e pubblicate senza la sua autorizzazione e che avevano provocato un concreto danno alla sua onorabilità soprattutto nell'ambiente di lavoro. Vittoriosa in primo grado, la donna soccombeva avanti al Tribunale quale giudice di seconda istanza e veniva condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; cassando con rinvio la sentenza impugnata, la Corte di legittimità ha chiarito come "le disposizione degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 affermino il principio della necessità del consenso della persona interessata ai fini dell'esposizione del suo ritratto (e tale è stata sicuramente la pubblicazione continuativa su un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti) e che anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad eventi "svoltisi in pubblico") permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa "rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97 l. n. 633/1941)".
Per la Cassazione, anche pubblicare foto scattate in occasione di eventi pubblici è illegittimo se ledono il decoro e l'onore del soggetto ritratto
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