La sentenza n. 31927/2015 fa chiarezza circa l'applicazione dell'art. 62, n. 6, c.p.

di Valeria Zeppilli - L'art. 609-quater del codice penale, nel sanzionare gli atti sessuali con minorenne, prevede che nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Riferendosi a tale disposizione, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 31927/2015, ha precisato che la configurazione dell'attenuante e la sua quantificazione vanno valutate considerando il contesto dei fatti globalmente, senza che a tal fine rilevi esclusivamente la differenza di età tra vittima e colpevole.

La valutazione circa l'applicazione dell'attenuante va pertanto effettuata tenendo conto dei mezzi utilizzati, delle modalità attraverso le quali la violenza è stata posta in essere, delle condizioni fisiche, mentali e psicologiche della vittima e del grado di coartazione su di essa esercitato.

In sostanza, mentre per la ricostruzione della sussistenza della fattispecie criminosa di atti sessuali con minorenne è sufficiente valutare l'età della vittima e la sussistenza dell'atto sessuale, per la configurazione dell'attenuante in parola bisogna andare oltre e verificare il fatto nella totalità non solo delle sue componenti oggettive ma anche di quelle soggettive, ovverosia degli elementi che incidono sulla lesività del bene giuridico tutelato.

La sentenza in esame merita attenzione anche per aver fatto chiarezza su altri aspetti rilevanti, tra i quali si segnala, in particolare, l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., ovverosia quella del cd. ravvedimento volontario da compiersi prima dell'apertura del giudizio.

In particolare si è precisato che tale attenuante può trovare applicazione con riferimento ai reati sessuali e che la necessità che il risarcimento del danno intervenga in via integrale prima del giudizio non ammette la configurabilità dell'attenuante in caso di semplice accordo in via transattiva: l'offerta reale va considerata l'unica atta a consentire al giudice una valutazione corretta circa la sua serietà e la sua congruità.

Queste ultime, oltretutto, non possono essere sufficientemente stimate attraverso l'utilizzo di un criterio equitativo ma solo tenendo conto in concreto degli effetti del reato, anche attraverso perizie mediche o psicologiche.

Irrilevante, in ogni caso, è l'accettazione o meno dell'offerta da parte della persona offesa.

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Valeria Zeppilli

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