Per la Cassazione occorre la prova di una pregressa attività lavorativa o di una qualifica professionale

Il disoccupato che, a seguito di un incidente stradale, ha subito gravi danni alla persona non ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale perché l'invalidità permanente "non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa".


È quanto afferma la sesta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 14517 del 10 luglio 2015), che ha così respinto il ricorso di un maestro di sci spiegando che, anche se l'alta percentuale di invalidità permanente rende probabile che vi sia una menomazione della capacità lavorativa specifica, è onere del danneggiato dimostrare di aver svolto un'attività economica o di essere quantomeno in possesso di una qualificazione professionale anche se non ancora esercitata.

Secondo la Cassazione non ci si può basare solo su una eventuale ipotesi di lavoro futuro se manca la prova di un impiego già svolto in passato o di una qualifica professionale.

Nel caso di specie il maestro di sci aveva solo esibito un tesserino da maestro di sci con il suo nome scritto a penna non riferito però all'anno in cui si era verificato l'incidente stradale.

Tra le produzioni vi era anche una dichiarazione della scuola di sci che attestava le possibilità di un lavoro futuro.

Ma per la corte d'appello che aveva analizzato la vicenda del merito, tale documentazione non poteva considerarsi sufficiente a dimostrare che il danno alla persona potesse riflettersi anche in un danno patrimoniale.

Nella fattispecie inoltre non vi era traccia di documentazione relativa a una formazione professionale idonea a dimostrare le possibilità di un lavoro futuro.

Qui di seguito il testo della sentenza.

Cassazione Civile, testo sentenza 14517/2015

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