Per risolvere la questione la Cassazione richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale"in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; laddove devono considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole".
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, proprio per le ragioni sopra esposte i balconi non possono essere considerati meri prolungamenti degli appartamenti a cui accedono, pur essendo di proprietà esclusiva dei relativi titolari, proprio perchè tutto ciò che attiene l'esterno dell'edificio influisce sull'aspetto e sul decoro dell'edificio. Il ricorso è rigettato.
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