
Nell'accogliere tale motivo di ricorso la Cassazione afferma come "la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguono all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione". Ragionando in questi termini, non basterebbe, ai fini dell'integrazione del fortuito (che escluderebbe il nesso causale tra condotta ed evento dannoso, dunque la responsabilità a carico dell'ente gestore della strada) l'imprevedibilità del comportamento dell'autista. Il principio generale espresso dalla Corte è il seguente: "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (il principio generale) impone agli enti proprietari delle strade di provvedere al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, sulla base della normativa regolamentare emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". Data la complessità della questione e la lunghezza della sentenza, si rinvia alla sua lettura integrale.