Il mancato risarcimento del pregiudizio dovuto ai passeggeri per il ritardo aereo o la cancellazione del volo, a norma dell'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, è ipotesi eccezionale che va interpre

Il mancato risarcimento del pregiudizio dovuto ai passeggeri per il ritardo aereo o la cancellazione del volo, a norma dell'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, è ipotesi eccezionale che va interpretata restrittivamente.

Così la Corte di Giustizia Europea ha definito i confini della deroga all'obbligo dei vettori aerei di risarcimento pecuniario sancito dalle regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri adottate dai Paesi dell'Unione.

Chiamata a pronunciarsi sulla controversia avviata da due turiste contro la compagnia aerea a seguito del rifiuto della stessa al versamento della compensazione dovuta per il ritardo di oltre 6 ore del volo che dalla Turchia avrebbe dovuto trasportarle a Francoforte, la Corte di Giustizia, con ordinanza del 14 novembre 2014, causa C-394-14, ha affermato che, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del regolamento 261/2004, il vettore aereo può considerarsi liberato dal suo obbligo soltanto se è in grado di "dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso", ossia circostanze che sfuggono al suo effettivo controllo.

Ma non tutte le circostanze determinano un esonero, ha specificato la Corte; spetta, quindi, al vettore aereo dimostrare "che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure adeguate alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione".

Tra queste, seppur possono rientrare i problemi tecnici dell'aeromobile, ha aggiunto la Corte, deve sempre trattarsi di eventi eccezionali, sfuggenti dunque all'effettivo controllo, e non legati al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. Pertanto, il problema tecnico addotto dalla compagnia aerea nel caso di specie, dovuto "all'urto di una scaletta mobile d'imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come circostanza eccezionale, atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo". Qualsiasi situazione correlata all'impiego di tali scalette o passerelle, infatti, ha concluso il giudice europeo, essendo le stesse necessariamente utilizzate dai passeggeri per salire e scendere dall'aereo, deve ritenersi "un evento inerente al normale esercizio dell'attività del vettore". 

Testo integrale dell'ordinanza della Corte Europea nella causa C‑394/14

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