Il è nullo il provvedimento disciplinare se la motivazione è solo "apparente".

A ricordarlo, se mai ce ne fosse stato bisogno, è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9227 del 2014  che ha fatto notare come ogni provvedimento deve essere motivato e che non sono ammesse  motivazioni "per relazionem" ossia con mero richiamo ad altri provvedimenti.

La Corte si è occupata del caso di un dentista che aveva contestato una sanzione disciplinare irrogatagli in relazione all'avvenuta diffusione di un volantino pubblicitario.

Contro il provvedimento del COA (Commissione Albo Odontoiatri)  il dentista aveva presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CEPPS) che però aveva respinto il ricorso.

Dinanzi alla suprema Corte l'odontoiatra ha contestato la violazione del principio del giusto processo perché nel provvedimento impugnato si configurava "inesistenza e totale apparenza della motivazione"  con conseguente sua nullità.

Ricordiamo che si parla di "motivazione apparente" quando una decisione viene presa senza indicare gli elementi da cui si è tratto il proprio convincimento oppure quando vengano fatte apodittiche e generiche affermazioni senza compie una disamina logico giuridica del caso.

L'odontoiatra nel suo ricorso ha fatto presente che la Commissione Albo Odontoiatri avrebbe dovuto indicare i fatti addebitati, le prove assunte e l'esposizione dei motivi della decisione.  La Commissione Centrale (CEPPS)  inoltre nel provvedimento impugnato si era limitata a dire che la decisione della Commissione Odontoiatri sarebbe stata conforme al dettato legislativo perché "fatti addebitati" ed "esposizione dei fatti" sarebbero contenuti nel "verbale" della seduta di discussione quando in realtà non c'era alcun riferimento neppure indiretto al verbale di tale seduta.

Insomma secondo il professionista "la motivazione a supporto dell'impugnata decisione CEPPS e' totalmente apparente e, come tale, inesistente" e tale tesi ha trovato accoglimento nella sentenza della Cassazione.

La Corte ha accolto anche una seconda doglianza: quella secondo cui deve considerarsi apparente anche la motivazione fatta "per relationem" (nel caso di specie vi è stato un mero richiamo al verbale della seduta di discussione).

Qui sotto, in allegato, il testo integrale della sentenza.

Vai al testo della sentenza n.9227/2014

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