Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza 5 dicembre 2013 - 14 marzo 2014, n. 12273.

Assolto con formula piena in primo grado, i giudici dell'appello lo condannano totalmente il giudizio di assoluzione già espresso nel grado precedente.

Contesta pertanto, la difesa la stessa ammissibilità di un siffatto verdetto di condanna, giunto in totale riforma di quello già espresso nel precedente grado di giudizio.

L'intervento della Cassazione.

"Non si ignora che la censura si fonda su un orientamento interpretativo, espresso in plurime pronunce di altre sezioni di questa Corte di legittimità (sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011; sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011; sez. 2, n. 27018 del 27 marzo 2012; sez. 6, n. 46847 del 10/7/2012; sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012; sez. 6, n. 8705 del 24/1/2013), le quali, oltre ad avere ribadito principi già affermati dalle Sezioni Unite (n. 45276 del 30/10/2003 e n. 33748 del 12/7/2005) circa il pregnante onere di motivazione che grava sul giudice di appello che riformi un verdetto assolutorio, reso all'esito del giudizio di primo grado, sulla base di una divergente valutazione del materiale probatorio acquisito, ritengono non consentita dall'ordinamento, e quindi illegittima sotto il profilo del difetto di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. e), la pronuncia che affermi la responsabilità dell'imputato già assolto per effetto di conclusioni opposte, plausibili, ma non dotate di maggiore forza persuasiva, ricavate dal ragionamento probatorio condotto sugli stessi elementi, in quanto tale operazione si pone in contrasto con l'attuale formulazione della norma del primo comma dell'art. 533 cod. proc. pen., che pretende la condanna solo se sia stato risolto ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato".

"L'affermazione di principio - aggiunge la Corte -è sorretta dal rilievo, secondo il quale l'assoluzione costituisce soluzione decisoria obbligata, sia quando venga acquisita prova certa dell'innocenza, sia a fronte della non certezza della colpevolezza; pertanto, per sovvertire tale statuizione iniziale non è sufficiente proporre da parte del giudice di appello una lettura alternativa degli stessi elementi di prova, ma occorre fare ricorso ad "argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza.

Non basta, insomma, per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto" (sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011)".

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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