- Dott. Emanuele Mascolo - L'amministratore di condominio " assume la qualità di necessario rappresentante" sia verso terzi sia verso la collettività dei condomini e per tali ragioni deve essere considerato unico referente dei pagamenti di obbligazioni verso terzi. E' quanto afferma la Corte di Cassazione con ordinanza numero 3636 del 17.02.2014.
La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con una citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli di un condomino a cui veniva richiesto di partecipare sostenere le spese inerenti al corrispettivo
di un contratto di appalto intercorso tra il Condominio ed una società cooperativa. Dopo una doppia sentenza di rigetto il caso finiva dinanzi alla suprema Corte dove ricorrenti sostenevano che il condominio nel porsi come debitore nei confronti dell'impresa appaltatrice non avrebbe potuto "ricevere dal singolo condomino ... pagamenti con effetto estintivo nei confronti di detto solvens, ponendosi entrambi i soggetti come debitori solidali del terzo".
In proposito la Corte di Cassazione fa notare che "affermato il principio secondo il quale, ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini – attinenti alle parti comuni -, l'amministratore dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del Condominio le volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino".
Altre informazioni su questa sentenza
Già in precedenza il tribunale aveva affermato che il pagamento della propria quota da parte del singolo condomino deve avvenire a mani dall'amministratore e non già in quelle del terzo creditore: tale argomentazione non è però stata affrontata specificamente nel ricorso, ritenendo le parti ricorrenti che fosse assorbente logicamente la contraria considerazione del nesso di solidarietà vigente, ad un tempo, tra i vari condomini e tra essi ed il Condominio, nei confronti del terzo: interpretazione questa che la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9148/2008, ha recisamente smentito, statuendo che in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie.Articoli correlati
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