di Paolo M. Storani - (Parte seconda) Ieri, 27 gennaio 2014, LIA Law In Action ha iniziato ad affrontare la problematica della testimonianza de relato; con tale espressione si intende la deposizione di persone che hanno solo una conoscenza indiretta dei fatti sui quali verte la controversia.
Ma se l'art. 244 c.p.c. impone la specificità sui fatti, parrà lecito interrogarsi su quale valore e quale rilevanza probatoria possa concretamente rivestire una testimonianza sopra la testimonianza: e la risposta immediata è: una valenza praticamente pari a zero!
A mo' d'esempio, poniamo il caso che il teste riferisca di avere sentito da altre persone, magari neppure rintracciabili, una data circostanza.
1. In buona sostanza, stando alla tesi negativa, l'art. 244 c.p.c. precluderebbe di attribuire una rilevanza a siffatta testimonianza, eguale al nulla. E' giocoforza che, se si impone alla parte di capitolare circostanze di fatto specifiche, perché mai si potrebbe autorizzare un tizio ad enunciare fatti generici, che equivalgono al sentito dire?
2. Ma esiste una tesi mediana; i fatti potrebbero essere specifici in quanto circostanziati in ordine al who - where - when - what - why, vale a dire: sì, i fatti sono riferiti da altri, ma sono dettagliati sotto i profili dell'an, quando, quommodo, quantum.
Va da sé che a tale testimonianza non si può attribuire una valenza di prova, bensì di indizio a mente dell'art. 116 c.p.c..
Tutto questo discorso vale sin quando non verrà coinvolta dalla suddetta testimonianza de relato uno degli antagonisti nel processo civile; in quel caso, la testimonianza non rivestirà importanza, neppure indiziaria.
Infatti, già ieri abbiamo sottolineato come il Tribunale di Padova con la sentenza del 24.X.2013 offra un valido aiuto nell'opera di conoscenza di un termine tecnico invalso nella prassi delle aule dei Palazzi di Giustizia.
"Va fatto necessariamente richiamo al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui (v. Cass. n. 8358 del 2007 e, da ultimo, Cass. n. 313 del 2011), in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni 'de relato partium' e quelli 'de relato' in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad esso, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli 'de relato' in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità" - così Cass., Sez. II, 26 aprile 2012, n. 6519.
Curioso l'iter di quest'ultima pronuncia: la Suprema Corte, sotto la presidenza di Olindo SCHETTINO, Relatore Aldo CARRATO, si riferisce ad un giudizio promosso da un avvocato avanti al Tribunale di Crotone per sentir dichiarare il proprio diritto a trattenere la somma di circa £. 47.000.000 ricevuta dal convenuto a titolo di rimborso spese e di palmario, nonché per ottenere la condanna del medesimo convenuto al risarcimento dei danni morali provocatigli a seguito della condotta diffamatoria tenuta dall'intimato nei suoi confronti.
Il Tribunale adìto respingeva la domanda dell'avvocato e compensava le spese legali.
La Corte di Appello di Catanzaro respingeva il gravame dell'avvocato e condannava lo stesso appellante alla refusione delle spese legali del secondo grado.
Arriviamo ora al punto che qui interessa e rileva: la Cassazione, nell'accogliere (facendo a ...brandelli la sentenza della Corte distrettuale) una sequela di motivi di impugnazione dell'avvocato (otto su nove, malgrado il parere negativo del PM!), espone al punto 4.1 della pronuncia: "La predetta motivazione appare inadeguata perché, oltre non considerare le ragioni svolte dalle parti nei rispettivi atti difensivi, si prospetta fondata su una risultanza di prova orale equivoca (e le relative perplessità sono, in effetti, manifestate dalla stessa Corte di appello ...) e non corroborata da altri riscontri probatori".
Dopo questo passo la S.C. inserisce la parte richiamata anche dal Tribunale patavino con la pronuncia del 24 ottobre 2013. La tematica è avvincente e nevralgica nel sistema della prova: continueremo a parlarne domani, sempre se Vi va.
(fine seconda parte, il 29 gennaio 2014 la terza).

Vedi: TESTIMONE DE RELATO: cosa significa (PARTE PRIMA) - Trib. PADOVA 24.10.2013 

Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: