- Procedimento di accertamento delle invalidità
- Procedimento art. 445-bis c.p.c. e mancata instaurazione del merito
- Istanza art. 445-bis c.p.c.: prescrizione e decadenza
- Fac-simile istanza ex art. 445 bis c.p.c.
Procedimento di accertamento delle invalidità
L'art. 445 bis c.p.c. è stato introdotto dal D.L. n.98/2011, poi convertito con L.111/2011, con il quale si è stabilito che dal 1° gennaio 2012 per le controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità o per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L. 222/84 (per le inabilità), l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie esistenti a sostegno delle pretese (pensioni o indennità) che si intendono far valere in giudizio.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce una vera e propria condizione di procedibilità della domanda per il riconoscimento in giudizio di tutti i diritti e delle connesse prestazioni in materia di invalidità ed inabilità. Oltre ciò, però, costituisce anche uno strumento per velocizzare e per ottenere un risultato, il più delle volte favorevole, senza dover attendere i tempi di un procedimento a cognizione ordinaria.
Il procedimento si incardina con istanza da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale, sezione Previdenza e Lavoro, nel cui circondario risiede l'interessato. Il Giudice prosegue secondo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), nomina il CTU e fissa l'udienza per l'affidamento dell'incarico, disponendo il termine per la notifica a controparte.
Terminate le operazioni peritali e depositato dal tecnico la Consulenza, il Giudice fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto e depositato in Cancelleria se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio.
In caso di contestazione, la parte interessata, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della stessa, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, con l'indicazione precisa dei motivi di contestazione a pena di nullità.
In assenza, invece, di contestazioni, il Giudice, con decreto pronunciato fuori udienza, entro i 30 giorni successivi dalla scadenza del termine per il deposito delle eventuali contestazioni, omologa l'accertamento sanitario secondo le risultanze della CTU e provvede alle spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento favorevole dell'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione economica, devono provvedere al pagamento entro 120 giorni dalla notifica.
Non può essere appellata la sentenza che definisce il giudizio di merito.
Procedimento art. 445-bis c.p.c. e mancata instaurazione del merito
In relazione alla mancata introduzione del procedimento di merito da parte del soggetto che ha proceduto alla contestazione occorre una precisazione. Qualcuno ha profilato la eventualità che, nel caso di specie, il dissenso non assume valore e quindi il Giudice, dovrebbe omologare le risultanze della CTU.
Tale assunto però non appare assolutamente condivisibile. Di gran lunga più compatibile con il disposto normativo è la teoria che considera la mancata iscrizione a ruolo del procedimento nel merito alla stregua dell'abbandono dell'intera procedura con la conseguenza che il verbale di accertamento, oggetto di istruzione preventiva, diviene conseguentemente definitivo e non più impugnabile.
Istanza art. 445-bis c.p.c.: prescrizione e decadenza
Per quanto riguarda gli effetti dell'istanza art. 445 bis c.p.c, il comma 3 della norma dispone che la sua presentazione interrompe la prescrizione.