Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. . 47289/03) hanno stabilito che la normativa sul cosiddetto "patteggiamento allargato", introdotto dalla legge 134/03, non trova applicazione nei giudizi di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che la decisione sulla richiesta di applicazione della pena è una decisione di merito che non rientra nei poteri istituzionali della Corte di Cassazione e avrebbe pertanto richiesto un'apposita previsione normativa.
Tale previsione specifica però non c'è dal momento che la disposizione dell'art. 5 co. 2 della L. 134/2003 è norma transitoria con la conseguenza che la sospensione del dibattimento è di carattere eccezionale, da applicare solo nei casi espressamente previsti dalla lettera della legge.
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