
A questa soluzione la Cassazione Civile è approdata interpretando estensivamente la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la quale a suo tempo ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 392/1978 (c.d. "equo canone") sanzionando la mancata previsione legislativa di pari trattamento tra unioni matrimoniali e coppie di fatto. La Suprema Corte infatti, oltre a confermare la presenza di valido titolo per il convivente di fatto a occupare l'abitazione locata, ne ha ampliato la portata confermando il diritto del sopravvissuto a succedere non solo alla compagna defunta, ma alla compagna defunta che a sua volta era succeduta a suo padre.
Con questa importante pronuncia la Cassazione sottolinea come la coppia di fatto necessiti delle medesime tutele previste per l'istituto del matrimonio, facendo prevalere la primaria esigenza al "godimento abitativo", a prescindere dalla presenza o meno di figli, e viene incontro alle esigenze di giustizia in una società moderna in continua evoluzione.