L'omessa pubblicità dell'istanza di assegnazione nelle modalità previste dagli artt. 490 c.p.c. e 173 disp. att. c.p.c. costituisce una mera irregolarità il cui inadempimento non è previsto dalla legge a pena di nullità.
Lo ha stabilito il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Ascoli Piceno in un ordinanza resa nel procedimento n. 38/2002, precisando che tale irregolarità non è rilevabile d'ufficio dal Giudice, ma deve essere fatta valere nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi ad opera del soggetto legittimato.
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