La Corte di Cassazione (Sent. 10683/03) ha stabilito che l'attività di promozione e vendita di prodotti finanziari, posta in essere da un notaio, lede il decoro dell'intera professione. Inoltre l'inserimento di un pubblico ufficiale, anche se solo in veste di collaboratore, in una struttura aziendale finalizzata alla conclusione di un rilevante numero di contratti, compromette il prestigio dell'intera classe notarile. L'art. 147 L. 89/1913 stabilisce, infatti, che integra fattispecie di illecito disciplinare a condotta libera, il comportamento, della vita lavorativa o privata del professionista, che sia idoneo a compromettere il prestigio e la dignità della classe notarile. Tale principio, secondo la Cassazione, non costituisce in alcun modo una limitazione alla libera iniziativa privata. La professione notarile, infatti, non è soltanto una libera professione finalizzata al conseguimento di interessi di natura personale del professionista, ma costituisce soprattutto esercizio di una pubblica funzione che deve essere esercitata nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla legge.
La Cassazione (Sent. 10683/2003) ha stabilito che l'attività di promozione e vendita di prodotti finanziari, posta in essere da un notaio, lede il decoro dell'intera professione
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