Nell'ambito dei reati contro il patrimonio, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha stabilito che per la configurabilità del delitto di rapina non si richiede, da parte dell'agente, lo scopo di procurare a sé a ad altri un profitto di natura economica ma è al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. I giudici della seconda sezione penale (sentenza n. 31072/20111), in una sola pagina di motivazione, hanno infatti confermato la decisione del giudice del merito che ha applicato la norma incriminatrice contenuta nell'articolo 629 Cp, escludendo la fattispecie più lieve di minaccia, nei confronti dell'agente che si è impossessato in modo violento dell'orologio appartenente alla donna cui era legato sentimentalmente come ritorsione dopo la fine del rapporto.
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