Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato una proposta di integrazione del codice deontologico per dettare nuove le regole per gli avvocati che svolgono il ruolo di mediatori.
D'ora in avanti un avvocato non potrà assumere la funzione di mediatore se non ha una competenza adeguata nella materia oggetto del procedimento e dovrà evitare in ogni caso ogni possibile conflitto di interessi o di incompatibilità.
Ciò che si ipotizza è di inserire un nuovo articolo (55 bis) al codice di deontologia forense.
La proposta è stata inviata a tutti gli ordini che dovranno far pervenire le proprie osservazioni e proposte di modifica entro il 30 giugno prossimo.
Decorso tale termine si prevede che il Consiglio potrà deliberare nella seduta di metà luglio.
La circolare del Consiglio spiega che 'In attesa delle auspicate modifiche dell'istituto conseguenti
anche alla verifica della sua costituzionalita, 'la messa a punto deontologica e' stata ritenuta in
ogni caso passaggio urgente e ineludibile per consentire ai Consigli
degli Ordini il governo dell'istituto anche nei suoi aspetti
deontologici e nelle sue ricadute disciplinari'.
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In particolare, il nuovo articolo 55 bis richiama
innanzitutto il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa
primaria in materia di mediazione, in particolare quelli posti a
presidio dei requisiti di terzieta', indipendenza, imparzialita' e
neutralita' del mediatore.
In secondo luogo, il canone deontologico sottolinea il dovere di
competenza, ''volendo con cio' evidenziare sopratutto la peculiarita'
dell'avvocato mediatore, che non puo' farsi autore di una proposta di
conciliazione non conforme al diritto e non puo' sottrarsi al dovere
di rendere compiutamente consapevoli le parti, nel momento del
regolamento di interessi, delle loro rispettive posizioni in termini
di diritto'', spiega il Cnf nella circolare. In particolare,
l'articolo 55 bis stabilisce che l'avvocato non deve assumere le
funzioni di mediatore in difetto di adeguata competenza nella materia
oggetto del procedimento.
Gli altri canoni deontologici regolano i possibili profili di
incompatibilita', di conflitto di interessi, di accaparramento di
clientela. In particolare, stabiliscono che non puo' assumere funzioni
di mediatore l'avvocato che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi
due anni rapporti professionali con una delle parti o quando una delle
parti sia assistita o lo sia stata negli ultimi due anni da un suo
socio o associato. Se poi ha assunto le funzioni di mediatore non
potro' avviare rapporti professionali con le parti per i successivi
due anni.