Giustizia: in arrivo modifiche al codice di deontologia forense in materia di mediazione.
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Giustizia: in arrivo modifiche al codice di deontologia forense in materia di mediazione.

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato una proposta di integrazione del codice deontologico per dettare nuove le regole per gli avvocati che svolgono il ruolo di mediatori. D'ora in avanti un avvocato non potrà assumere la funzione di mediatore se non ha una competenza adeguata nella materia oggetto del procedimento e dovrà evitare in ogni caso ogni possibile conflitto di interessi o di incompatibilità. Ciò che si ipotizza è di inserire un nuovo articolo (55 bis) al codice di deontologia forense. La proposta è stata inviata a tutti gli ordini che dovranno far pervenire le proprie osservazioni e proposte di modifica entro il 30 giugno prossimo. Decorso tale termine si prevede che il Consiglio potrà deliberare nella seduta di metà luglio. La circolare del Consiglio spiega che 'In attesa delle auspicate modifiche dell'istituto conseguenti anche alla verifica della sua costituzionalita, 'la messa a punto deontologica e' stata ritenuta in ogni caso passaggio urgente e ineludibile per consentire ai Consigli degli Ordini il governo dell'istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari'.

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In particolare, il nuovo articolo 55 bis richiama innanzitutto il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa primaria in materia di mediazione, in particolare quelli posti a presidio dei requisiti di terzieta', indipendenza, imparzialita' e neutralita' del mediatore. In secondo luogo, il canone deontologico sottolinea il dovere di competenza, ''volendo con cio' evidenziare sopratutto la peculiarita' dell'avvocato mediatore, che non puo' farsi autore di una proposta di conciliazione non conforme al diritto e non puo' sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli le parti, nel momento del regolamento di interessi, delle loro rispettive posizioni in termini di diritto'', spiega il Cnf nella circolare. In particolare, l'articolo 55 bis stabilisce che l'avvocato non deve assumere le funzioni di mediatore in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento. Gli altri canoni deontologici regolano i possibili profili di incompatibilita', di conflitto di interessi, di accaparramento di clientela. In particolare, stabiliscono che non puo' assumere funzioni di mediatore l'avvocato che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti o quando una delle parti sia assistita o lo sia stata negli ultimi due anni da un suo socio o associato. Se poi ha assunto le funzioni di mediatore non potro' avviare rapporti professionali con le parti per i successivi due anni.


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