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Cassazione: iscrizione ipoteca a garanzia del mantenimento dei figli se c'è pericolo

Si può ottenere l'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili del coniuge obbligato per il mantenimento dei figli previa verifica della sussistenza del pericolo di inadempimento


Iscrizione ipoteca subordinata alla pericolosità dell'inadempimento del coniuge

La Cassazione nell'ordinanza n. 1076/2023 (sotto allegata) sancisce che in materia di iscrizione ipotecaria, il giudice a cui viene proposta istanza di cancellazione dell'ipoteca, per garantire il mantenimento disposto in sede di separazione, deve verificare se sussiste o meno una situazione di pericolo di inadempimento da parte del coniuge obbligato, e diporre, in assenza, l'ordine di cancellazione."

Il tutto al termine della vicenda processuale che si va a illustrare.

Un uomo chiede la cancellazione dell'ipoteca sui beni immobili di sua proprietà iscritta dopo la separazione a garanzia dell'obbligo di mantenimento cui è tenuto. La decisione viene accolta in primo grado, ma in sede di appello viene ribaltata.

Per la Corte di Appello per iscrivere ipoteca non è necessaria l'esistenza e il perdurare di una situazione di pericolo di inadempimento del debitore . L'istituto si pone l'obiettivo di assicurare l'adempimento di un credito già accertato per tutto il tempo in cui lo stesso viene a a maturazione seppure con scadenze periodiche. L'importo oggetto di garanzia è inoltre congruo in ragione dell'età dei figli. Non risulta esserci spazio per rideterminare l'importo del credito garantito ammontante a 150.000,00 euro garantito da ipoteca immobiliare per un valore di 165.000,00 euro.

La decisione viene impugnata in sede di Cassazione per errata interpretazione da parte della Corte di appello della normativa in materia di iscrizione ipotecaria dopo la sentenza di separazione, nel punto in cui ritiene che l'iscrizione non è subordinata all'esistenza e permanenza di un pericolo di inadempimento del debitore o di un inadempimento già accertato.

Ricorso che viene accolto dagli Ermellini perché la Corte di appello si è discostata dal principio già sancito dalla Cassazione secondo cui: "in tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'articolo 2818 codice civile, del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza originaria o sopravvenuta di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c."

Data: 20/01/2023 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate