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Ok all'usucapione di Chiesa e Oratorio

Dichiarata l'usucapione ex art. 1158 e ss. c.c. di una Chiesa e di un Oratorio da parte di una Arciconfraternita di Caserta


Possesso pacifico, ininterrotto, pubblico e prolungato

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Chiesa e Oratorio all'Arciconfraternita che per più di vent'anni ne ha avuto il possesso pacifico, ininterrotto e pubblico. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 5 aprile 2022 (sotto allegata) dichiara l'intervenuta usucapione, senza nessuna opposizione da parte della resistente, che da ricerche effettuate non ha rinvenuto documenti da cui emerga la titolarità effettiva dei beni.

La vicenda processuale

L'Arciconfraternita del Santo Crocifisso, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con finalità di culto, con sede in Sessa Aurunca nella Piazza San Giovanni a Villa, in provincia di Caserta, assistita dagli avvocati Achille Maria Vellucci, Andrea Pizza e Antonio Vellucci chiede che venga accertato e dichiarato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'acquisto per usucapione della Chiesa di San Giovanni a Villa e dell'annesso oratorio e di tutti beni mobili in essi presenti, perché posseduti dalla stessa animo et corpore, in modo esclusivo, pacifico, pubblico e ininterrotto per un tempo ben superiore rispetto a quello richiesto per l'usucapione immobiliare.

Provvedimento a cui deve seguire l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari del Comune della trascrizione del provvedimento definitivo e all'Agenzia delle Entrate – ufficio del territorio di Caserta, di provvedere alla necessarie volturazioni, con esonero da responsabilità.

A sostegno della ritenuta usucapione l'Arciconfraternita fornisce precisi elementi probatori del possesso pacifico, ininterrotto, pubblico per il tempo necessario ad usucapire.

Con provvedimento del 1807 del direttore dei regi demani la Chiesa di San Giovanni e l'oratorio sono stati dati in possesso all'Arciconfraternita del Santo Crocifisso, che ha provveduto nel tempo ad effettuare numerosi interventi di riparazione, restauro e manutenzione a riprova dell'animus possidendi.

Che detti beni sono compresi nell'inventario dei beni della stessa Arciconfraternita, che ne ha conservato il possesso anche quando la Chiesa è stata affidata, dal punto di vista canonico, ai Frati Osservanti della Provincia francescana di San Giacomo.

Le loro necessità spirituali non hanno infatti mai impedito alla ricorrente il possesso e il godimento uti domini esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico della Chiesa e dell'annesso oratorio. Possesso che è rimasto intatto anche quando è stato chiuso il convento adiacente alla Chiesa e ritirati i frati ivi presenti. Ad oggi l'Arciconfraternita possiede ancora le chiavi di accesso della Chiesa e dell'oratorio, in cui sono presenti l'archivio e l'ufficio amministrativo, godendo quindi anche dei beni mobili ivi presenti, provvedendo alla cura e alla manutenzione degli immobili nel loro complesso.

Nessun titolo che dimostri la titolarità

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La resistente Provincia Napoletana del Sacro Cuore di Gesù dell'ordine dei Frati Minori di Napoli costituitasi in giudizio non si oppone minimamente alla richiesta della ricorrente. Da controlli documentali effettuati nulla è emerso sulla proprietà di detti beni, essendo stati gli stessi meramente affidati alla Provincia in virtù di decreti vescovili successivi Nulla però è emerso sulla titolarità degli stessi. La Provincia fa presente inoltre che dal verbale dalla procedura di mediazione la stessa ha riconosciuto la veridicità delle affermazioni della ricorrente e che pertanto, se non dal 1807, quantomeno dal 2000 l'Arciconfraternita ha avuto il possesso pacifico, pubblico e ininterrotto della Chiesa e dell'oratorio, ragion per cui devono intendersi avverate le condizioni di cui all'art. 1158 e ss. c.c. per l'acquisto per usucapione di detti beni.

Usucapione utile per risanare degrado immobili

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Il Tribunale, alla luce di quanto emerso dal giudizio, dichiara fondata la domanda relativa all'acquisto per usucapione e la accoglie. È stato infatti escluso ogni vincolo di demanialità sulla Chiesa e l'Oratorio, è stato accertato che gli stessi non fanno parte del patrimonio immobiliare dell'Ente Diocesi di Sessa Aurunca. La provincia di Napoli dell'ordine dei Frati ha certificato inoltre che l'Ordine dei Frati Minori non è più rientrato nella Chiesa dal 1807, anno in cui il Monastero è stato soppresso e che quindi nulla ha a che pretendere su dette proprietà.

Corretta l'azione della ricorrente, per aver agito nei confronti della Provincia (nel possesso o proprietaria al tempo della domanda) e per aver dimostrato, ai fini dell'acquisto della proprietà, di aver esercitato in modo pieno, esclusivo e continuativo il potere di fatto sulla cosa, in contrapposizione all'inerzia del titolare. L'Arciconfraternita ha infatti esercitato sulla Chiesa e sull'Oratorio un possesso qualificato, esclusivo, continuo, non interrotto per almeno vent'anni, in presenza di corpus e animus rem sibi habendi anche attraverso i lavori di manutenzione realizzati e le attività risultanti dagli atti.

Tra l'altro, sottolinea il Tribunale, i beni necessitano di interventi perché in stato di degrado e fatiscenza, pericolosi per l'incolumità pubblica. Opere che però, allo stato dei fatti, la ricorrente non può effettuare per assenza di un titolo valido di proprietà.

Il giudice per tutte le ragioni sopra esposte dichiara quindi l'intervenuta usucapione della Chiesa e dell'Oratorio da parte dell'Arciconfraternita, in quanto ai sensi dell'art 1558 cc e ss ne è divenuta proprietaria esclusiva, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione e al titolare dell'Agenzia delle entrate di provvedere alle relative volturazioni.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Leggi anche Usucapione: guida e fac simile

Data: 20/04/2022 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate