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Cassazione: sì al mantenimento anche senza convivenza

Non convivere nella stessa abitazione non fa venire meno i diritti e i doveri di natura patrimoniale che scaturiscono dal matrimonio


Separazione e assegno di mantenimento alla moglie

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Il fatto che una coppia spostata, per scelte di vita, decide di non convivere in modo canonico, non fa venire meno i diritti e i doveri patrimoniali che scaturiscono dal matrimonio, per cui l'assenza di convivenza non fa venire meno il diritto della moglie all'assegno di mantenimento. Questo in sintesi il principio sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 13450/2021 (sotto allegata).

Decisione che interviene dopo la conferma da parte della Corte d'Appello della sentenza di primo grado con cui, pronunciata la separazione, viene posto l'obbligo a carico del marito di corrispondere 200 euro mensili alla moglie.

In assenza di convivenza matrimoniale il mantenimento alla moglie non è dovuto

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Decisione contro la quale il marito ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso.

La mancata convivenza non fa venire meno i diritti e gli obblighi patrimoniali

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La Cassazione dichiara il ricorso presentato dal marito inammissibile.

In relazione al primo motivo gli Ermellini rilevano come la Corte di Appello sia giunta alla conclusione che, stante la residenza dei due coniugi in due abitazioni diverse, di fatto tra i coniugi si è costituito un vincolo matrimoniale con conseguente permanenza dell'obbligo di assistenza familiare. La mancata convivenza infatti può ben essere il frutto di una scelta della coppia, senza che venga meno la comunione spirituale e materiale, da cui non possono discendere effetti negativi per uno dei due coniugi. La mancata convivenza infatti non provoca l'estinzione dei diritti e dei doveri patrimoniali che scaturiscono dal matrimonio.

Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che fa riferimento alla lettera di licenziamento prodotta dalla donna, perché i procedimenti che riguardano gli assegni di mantenimento sono soggetti alla regola del rebus sic stantibus. Il giudice deve quindi verificare se dopo la formazione del titolo, ossia la sentenza di separazione nel caso specifico, sono intervenute nuove circostanze in grado di alterare l'assetto stabilito dalla sentenza, non potendo invece esaminare quelle verificatesi in precedenza rispetto al titolo definitivo.

Data: 22/05/2021 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate