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Amministrazione di sostegno o interdizione: la valutazione dei casi

Funzione della norma. Protezione del soggetto in difficoltà. Esigenze di cura e gestione del patrimonio. La posizione della Corte d'appello di Ancona


Strumenti giuridici protettivi per le persone in difficoltà

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L'Ordinamento giuridico appresta strumenti e misure protettive in favore di persone che si vengano a trovare in situazioni di difficoltà.
In particolare, l'amministrazione di sostegno ha lo scopo di offrire assistenza a chi si trovi nell'impossibilità, anche temporanea o parziale, di provvedere ai propri interessi, ciò attraverso una forma di assistenza poco invasiva, congegnata in modo da sacrificare la capacità di agire nella minore misura possibile.

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

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L'amministrazione si distingue da altri istituti previsti per la tutela degli incapaci: l'interdizione e l'inabilitazione, istituti non soppressi ma solo modificati dalla Legge.

Si tratta, in sostanza, di uno strumento pensato dal Legislatore per essere flessibile e facilmente adattabile alle diverse esigenze del soggetto: pertanto il campo di applicazione dell'istituto non è il diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona non autonoma, quanto piuttosto è rappresentato dalla versatilità dello strumento giuridico protettivo.

La posizione della Corte di Appello di Ancona

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Questi criteri di fondo sono stati, tra l'altro, ricordati dalla Corte di Appello di Ancona, sez. 2 civ., con la sentenza n. 50 del 21.01.2020, in occasione di una lite dove si era discusso sull'opportunità di dichiarare, o meno, l'interdizione del genitore del ricorrente affetto da esiti di encefalopatia post-anossica secondaria ed arresto circolatorio ed altro; una causa dove la magistratura aveva da una parte ritenuto la misura dell'interdizione non maggiormente idonea a garantire la più efficace protezione della persona in questione, ciò nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall'Ordinamento e, dall'altra, ritenuto sufficiente per la tutela la già disposta misura dell'amministrazione di sostegno, sia pur con un correttivo consistente nell'indicare gli atti richiedenti la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore.
Dunque, l'amministrazione di sostegno è istituto concepito per approntare uno strumento di tutela agile ed adattabile; in questo quadro appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura alle esigenze della persona.

La norma e la valutazione dei casi

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Lo schema della norma di cui all'art. 404 c.c. astrattamente dispone: la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
In sostanza: si parla di misure di protezione di quella categoria di persone prive, in tutto o in parte, di autonomia.
All'interno di questa ampia categoria, l'interdizione appare un istituto di carattere residuale in quanto, come sopra accennato, la Legge persegue il fine della minor limitazione possibile della capacità di agire del soggetto.
L'effetto concreto di questa impostazione giuridica è che è necessario, prima di pronunziare eventualmente un'interdizione, valutare la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, con ciò tenendo conto della flessibilità di questo strumento unitamente alla complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di ogni altra circostanza che connota il caso specifico.
Per approfondimenti vai alle nostre guide generali L'amministrazione di sostegno e L'interdizione

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Data: 09/10/2020 11:00:00
Autore: Francesco Pandolfi