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Divorzio: valido l'accordo tra ex per ridurre l'assegno

Per la Cassazione, sono validi gli accordi stragiudiziali che modificano le intese patrimoniali raggiunte in sede di separazione o divorzio se non sono lesive per i beneficiari


Violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Con la sentenza n. 5236/2020 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce la validità degli accordi transattivi stragiudiziali con cui i coniugi concordano un diverso regime delle attribuzioni patrimoniali stabilite dal giudice in sede di separazione o divorzio, anche se non vengono trasfuse in un provvedimento giudiziale. Nel caso di specie questo principio è stato affermato nell'ambito di un procedimento penale che in sede di merito si è concluso con la condanna del padre per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Verdetto che però è stato ribaltato in sede di Cassazione. Vediamo in che modo si è sviluppata questa vicenda processuale.

La Corte d'Appello riforma solo in parte la decisione di primo grado e qualifica la condotta di un padre, che per quattro mesi ha fatto mancare i mezzi di sussistenza ai suoi tre figli e non ha versato 1111,27 euro al coniuge determinati dalla sentenza di divorzio, come violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p.

La Corte Territoriale non ha dato rilievo al fatto che i due coniugi si fossero accordati in sede stragiudiziale al fine di ridurre l'importo stabilito dal giudice, perché l'accordo non è stato recepito da alcun provvedimento giudiziale.

Accordo stragiudiziale per riduzione assegno di mantenimento

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L'imputato nel ricorrere alla Corte di Cassazione solleva i seguenti due motivi di ricorso:

Valido l'accordo transattivo stragiudiziale se non lede gli interessi dei beneficiari

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La Cassazione, convinta delle ragioni del ricorrente, ne accoglie il ricorso ritenendo fondato il primo motivo di doglianza, con conseguente assorbimento del secondo.

La Corte di legittimità ribadisce infatti che: "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 570 cod. pen., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali. (…) E' ragionevole, infatti, stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico: in mancanza di tali circostanze, non si vede perché un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In questo senso si è espressa anche la Cessazione civile, per la quale l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. civ., Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015)."

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Data: 30/07/2020 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate