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Carta di soggiorno per familiari UE

La carta di soggiorno per familiari UE consente ai cittadini europei e ai loro familiari di soggiornare e circolare nei Paesi UE


di Annamaria Villafrate - La carta di soggiorno disciplinata dal decreto legislativo n. 30/2007 svolge l'importante funzione di consentire la libera circolazione e il soggiorno appunto, in ambito europeo, dei cittadini dell'Unione, ma soprattutto dei loro familiari, con particolare riguardo a quelli che sono privi della cittadinanza.

Vediamo di capire cos'è la carta di soggiorno, chi può richiederla, quali documenti servono e chi la rilascia:

Cos'è la carta di soggiorno per familiari UE

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La carta di soggiorno di cui vogliamo occuparci in questa guida è quella prevista e disciplinata dall'art. 10 del decreto legislativo n. 30/2007, che ha dato attuazione alla direttiva 2004/38/Ce sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Chi può chiederla

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La carta di soggiorno può essere richiesta dal familiare del cittadino dell'Unione Europea che non ha la cittadinanza in uno Stato membro dell'Unione Europea, una volta che sono decorsi almeno tre mesi dall'ingresso. La domanda deve essere presentata alla Questura competente per territorio di residenza, compilando un modulo apposito.

Quali documenti servono

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Il soggetto interessato ad ottenere la carta di soggiorno, nel momento in cui presenta la richiesta deve presentare la seguente documentazione:

Nei casi in cui la richiesta venga fatta dal partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile, occorre che la stessa sia debitamente attestata con documentazione ufficiale.

Carta di soggiorno: cosa dice la Cassazione

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Proprio relativamente a quest'ultima ipotesi, ovvero quando la richiesta della carta di soggiorno viene presentata da un soggetto che dichiara di avere una relazione stabile con un cittadino UE, di recente si sono espressi gli Ermellini. Il caso, nello specifico, riguarda un cittadino dell'Ecuador, che dopo una relazione con una rumena residente in Italia, da cui ha avuto un figlio e con il quale ha dichiarato di aver convissuto fin dalla nascita, si è visto rifiutare la carta di soggiorno dal Questore e dopo il ricorso giudiziario dal Giudice d'Appello.

La Corte di Cassazione invece, accogliendo uno dei motivi del ricorso del richiedente, ha avuto modo di chiarire con la sentenza n. 3876/2020 (sotto allegata) che, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per congiunti di cittadini UE, in assenza di matrimonio, la convivenza può essere provata con "documentazione ufficiale" e non più, come richiesto prima della legge europea n. 97/2013, con documenti provenienti dallo Stato membro del partner del cittadino comunitario. Per cui la convivenza tra il richiedente e la cittadina rumena può essere valutata tenendo conto della data dell'atto di nascita del figlio, non contestato da controparte, o ricorrendo ad altri documenti da cui è possibile evincere la convivenza tra i genitori, senza dover ricorrere a prove rigide come quelle richieste in materia di convivenza di fatto disciplinate dalla legge n. 76/2016.

Rilascio e validità della carta

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La carta di soggiorno per i familiari di cittadini europei viene rilasciata gratuitamente, salvi di costi di stampa e del materiale utilizzato per la redazione del documento. Essa ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio, che viene conservata anche nei seguenti casi:

Naturalmente gli eventi elencati devono essere tutti debitamente dimostrati affinché sia possibile provare la perduranza della validità.

Carta di soggiorno permanente

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Ai familiari del cittadino comunitario privi della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che hanno maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei."

Anche in questo caso la richiesta deve essere presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima che scada il periodo di validità dei 5 anni della Carta di soggiorno prevista e disciplinata dall'art. 10 del dlgs n. 30/2007. Come la prima carta di soggiorno anche quella permanente viene rilasciata entro 90 giorni ed è gratuita, dovendo solo pagare una somma a titolo di rimborso per la stampa e per il materiale utilizzato. A differenza della prima carta però, se le interruzioni del soggiorno non superano ogni volta i due anni consecutivi, la validità della carta soggiorno permanente non viene meno.

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Data: 24/02/2020 12:00:00
Autore: Annamaria Villafrate