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Fino a tre anni di carcere per il marito che non se ne va da casa

Il nuovo art. 387-bis c.p. introdotto dalla Legge "Codice Rosso" punisce chi viola i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o si avvicina ai luoghi frequentati dalle vittime


di Lucia Izzo - A partire dallo scorso 9 agosto è entrato in vigore il c.d. Codice Rosso, nome con cui è stato identificato negli ultimi mesi il testo della Legge n. 69/2019 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".


Leggi anche: Codice Rosso in Gazzetta, in vigore dal 9 agosto

Si tratta di un provvedimento che rappresenta un approdo importante e fondamentale sul percorso teso a contrastare la violenza domestica e di genere, che nella maggior parte dei casi (seppure non nella totalità di essi), statistiche alla mano, finisce per coinvolgere donne e minori.

Il nuovo art. 387-bis c.p.

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Sono molte le novità contenute nel provvedimento e tra queste spiccano la previsione di una corsia preferenziale per le denunce di reati di violenza domestica e di genere, l'inasprimento delle pene per una serie di delitti, nonché l'introduzione di nuove fattispecie di reato, ad esempio quella in materia di c.d. "revenge porn" che tanto ha fatto discutere dentro e fuori le aule parlamentari.


Tra i nuovi reati di cui si è occupato il legislatore, ritenendo opportuno introdurli direttamente nel codice penale, emerge quello di cui si occuperà da ora in avanti il nuovo art. 387-bis, avente a oggetto la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Le condotte perseguibili dall'art. 387-bis c.p.

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Si è reso necessario, dunque, perseguire con una norma apposita la condotta di chi "essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale".

La prima di queste due norme procedurali, l'art. 282-bis, si riferisce al provvedimento che prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

La seconda, l'art. 282-ter, invece, richiama il provvedimento con cui il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Carcere e allontanamento urgente dalla casa familiare

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Ebbene, chi non rispetta le prescrizioni imposte dal giudice rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace anche chi non rispetta quanto stabilito dall'ordine di cui all'art. 384-bis del codice di procedura penale.

Quest'ultima disposizione consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero (scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica) l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza di una serie di delitti (es. violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti di familiari e conviventi, ecc.), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.


Data: 10/09/2019 22:00:00
Autore: Lucia Izzo