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Risparmiatori banche truffati: al via gli indennizzi

Pubblicato in G.U il decreto del 10 maggio 2019 che contiene le indicazioni che i risparmiatori truffati devono seguire per accedere al Fondo Indennizzo


di Annamaria Villafrate - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto rimborsi per i risparmiatori truffati, che attua quanto previsto dai commi 493-507 dell'art 1 della legge n. 145/2018. Il testo del decreto si compone di 10 articoli, di cui i primi 5 dedicati alla parte del provvedimento che più interessa i risparmiatori e in cui vengono indicati i soggetti che possono accedere alla misura, come presentare l'istanza, cosa deve contenere, quali documenti allegare e in quale misura verrà corrisposto il rimborso. Per non sbagliare infine, entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, sarà operativa una piattaforma informatica che fornirà ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie a presentare in modo corretto la domanda.

Indice:

Crack banche: chi ha diritto all'indennizzo

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L'art 3 del decreto indica i soggetti che possono presentare domanda per il rimborso:

I risparmiatori

Sono tali le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, i coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le micro-imprese (come meno di dieci dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro), in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, nel momento in cui è stato emesso il provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi.

I successori causa mortis dei risparmiatori

Sono coloro che sono diventati titolari degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e abbiano continuato a detenerli.

I familiari dei risparmiatori

Sono familiari il coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto e i parenti entro il secondo grado dei risparmiatori, che sono divenuti titolari degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione in virtù di un atto di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e abbiano continuato a detenerli.

Come si presenta l'istanza di indennizzo al FIR

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L'istanza da presentare per ottenere l'indennizzo al FIR deve essere sottoscritta nelle modalità previste dal decreto e deve indicare:

Documenti da allegare all'istanza

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Il decreto prevede che devono essere allegati all'istanza i seguenti documenti:

Richiesta di indennizzo forfettario

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Chi chiede l'indennizzo forfettario all'istanza devono essere allegate le dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestanti:

Nel caso in cui la Commissione dovesse richiede ulteriore documentazione necessaria a integrare l'istanza, se questa non viene presentata entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Commissione, la domanda può essere rigettata.

Misura degli indennizzi

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La regolare presentazione della domanda da diritto a un indennizzo pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni avente diritto. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, un indennizzo pari al 95% del costo di acquisto delle stesse, inclusi gli oneri fiscali, nel limite di 100.000 euro per ogni avente diritto. Importi da cui vanno detratti eventuali rimborsi o indennizzi già percepiti.

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Data: 13/06/2019 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate