Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

La responsabilità medica del dentista

Anche il dentista può essere chiamato a rispondere nei confronti dei pazienti per i danni cagionati. Ecco come si configura la sua responsabilità


di Valeria Zeppilli – La responsabilità medica riguarda tutti coloro che hanno a che fare con la salute delle persone e, quindi, anche i dentisti.

In caso di infezioni, ascessi, lesioni di nervi e altre problematiche che in qualche modo risultano connesse con la negligente esecuzione di una prestazione odontoiatrica è quindi possibile chiedere e ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Dentista: il rispetto delle legis artis

[Torna su]

Al pari degli altri operatori sanitari, il dentista deve infatti svolgere la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle legis artis, agendo con perizia, scienza e coscienza.

Egli quindi, quando agisce con dolo e in alcuni casi con colpa, può essere chiamato a rispondere del suo operato, penalmente o civilmente, secondo le regole che governano la materia della responsabilità medica.

La responsabilità del dentista: contrattuale o extracontrattuale?

[Torna su]

Il dentista in alcuni casi risponde dei danni cagionati ai propri pazienti a titolo contrattuale, in altri a titolo extracontrattuale.

Più specificatamente, la responsabilità del dentista è contrattuale quando consegue a una prestazione svolta come libero-professionista (nel suo studio, in intramoenia o in convenzione con il SSN).

La responsabilità è invece extracontrattuale quando il dentista ha operato come dipendente di una struttura sanitaria, privata o pubblica, e non è quindi legato con il paziente da un contratto diretto.

La differenza tra le due ipotesi si rinviene in termini di prescrizione e di onere della prova.

Nella responsabilità contrattuale, infatti, la prova gravante in capo al paziente che intende ottenere un risarcimento è più agevole rispetto ai casi di responsabilità extracontrattuale.

Nel primo caso, poi, vi è prescrizione decennale, mentre nel secondo la prescrizione è quinquennale.

Leggi anche:

- Responsabilità medica: l'onere della prova

- Responsabilità medica: la nuova prescrizione

Quali danni risarcisce il dentista

[Torna su]

In ipotesi di responsabilità del dentista, i danni risarcibili possono essere ricondotti a diverse categorie.

Innanzitutto vi è il danno biologico da invalidità permanente, quantificabile dall'uno al cento per cento e risarcibile se dal comportamento del dentista sono derivate lesioni irreversibili al paziente.

Vi è poi l'inabilità temporanea, da calcolare in giorni e, anche in questo caso, in punti percentuali e connessa al tempo necessario al paziente per guarire dalle lesioni.

Il paziente può poi essere risarcito per i danni morali ed esistenziali eventualmente scaturiti dalle lesioni fisiche subite e per il danno patrimoniale derivante dagli esborsi che si sono resi necessari a seguito degli errori del dentista.

Si precisa infine che l'odontoiatra può essere chiamato a risarcire il paziente anche per non aver acquisito un valido consenso all'intervento al quale lo ha sottoposto.

Data: 30/04/2019 17:00:00
Autore: Valeria Zeppilli