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Autonomia regionale: si farà?

Avviata al Consiglio dei Ministri la procedura per esaminare le richieste di autonomia regionale differenziata di Veneto, Lombardia ed Emilia, ma ci sono già problemi. Facciamo chiarezza


di Annamaria Villafrate - La procedura con cui il Governo deve valutare le istanze di autonomia regionale differenziata di Veneto, Emilia e Lombardia dopo la seduta del 15 febbraio subisce una battuta d'arresto. Diverse e piuttosto complesse le ragioni. Il Governatore del Veneto Luca Zaia intanto afferma: "La bozza è assolutamente in linea con le aspettative nostre e del Governo. Siamo a un 70% dell'accoglimento delle richieste del Veneto sull'Autonomia". Rassicuranti anche le parole del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti "E' nel contratto di governo, c'è una discussione in corso e abbiamo fiducia". Nel frattempo anche la Campania, tramite il sindaco Luigi De Magistris, annuncia un referendum per l'autonomia entro il 2019.

In attesa di vedere quali saranno i prossimi sviluppi cerchiamo di capire che cos'è l'autonomia differenziata, quali sono gli articoli della Costituzione che la prevedono e perché, a pochi giorni dalla prima seduta del Governo, ci sono già tanti dubbi:

Cos'è l'autonomia differenziata

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L'autonomia differenziata o regionalismo differenziato è il riconoscimento di forme particolari di autonomia appunto per le Regioni a Statuto ordinario. Di questo tema si torna a parlare in questi giorni dopo l'accordo preliminare del febbraio 2028 siglato da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con il Governo Gentiloni, per attuare condizioni speciali di autonomia.

Art. 116 Costituzione

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Le istanze delle regioni suddette mirano a ottenere una forma particolare di autonomia (regionalismo asimmetrico o differenziato), rispetto alle altre regioni ordinarie. Il tutto nei limiti previsti dal comma 3 dell'art 116 della Costituzione:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119".

Si tratta in particolare delle materie che il comma 3 dell'art. 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ovvero:

Aspetti procedurali

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Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, per avere un'idea della disciplina occorre fare riferimento alla legge di stabilità del 2014. Essa prevede infatti che da quando al Presidente del Consiglio e al Ministero per le autonomie regionali perviene l'iniziativa della Regione interessata, il Governo ha 60 giorni di tempo per attivarsi al fine di raggiungere l'intesa Stato – Regioni. Raggiunto l'accordo e acquisito il parere degli enti locali interessati, si deve procedere all'emanazione della legge attuativa. Una legge rinforzata che richiede, per la sua approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

Dubbi e perplessità

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Dalla seduta del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio, fissato per analizzare le proposte della regione Veneto, Emilia e Lombardia arriva un nulla di fatto. Le ragioni sono diverse:

Leggi anche La riforma del titolo V della Costituzione

Data: 19/02/2019 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate