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Libertà di stabilimento nell'Unione Europea

Disciplina normativa contenuta nei trattati e differenze con la libera prestazione di servizi: guida alla libertà di stabilimento nell'UE


Libertà di stabilimento: cos'è

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L'Unione Europea, sin dalla sua fondazione con il Trattato di Maastricht, ha permesso ai cittadini (si rammenti che sono considerati cittadini dell'Unione coloro i quali sono in possesso della cittadinanza di uno Stato membro) di poter accedere ad una serie di libertà e diritti, soprattutto per quanto concerne la circolazione e la prestazione di una determinata attività lavorativa. In questo contesto si inserisce la libertà di stabilimento che, insieme alla libera prestazione dei servizi, favorisce la mobilitazione di imprese e professionisti nel mercato dell'UE.

Diritto di stabilimento, la disciplina del Trattato

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Premesso che con l'espressione diritto di stabilimento si intende il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali nonché di creare e gestire imprese al fine di esercitare un'attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento attribuisce a ciascuno dei propri cittadini, si può poi agevolmente procedere con la disamina del disposto normativo. Prima norma alla quale fare riferimento è il disposto dell'art. 26 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (d'ora in avanti TFUE) il quale prevede che "Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati". Ancora, secondo parametro normativo di rilievo è il capo 2 che comprende gli articoli da 49 a 55. In species, l'art. 49 TFUE prevede che "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali".

Eccezioni alla libertà di stabilimento

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Sono escluse espressamente dal novero delle attività ricomprese nel diritto di stabilimento quelle professioni che sono connesse con i pubblici poteri. Prevede infatti l'art. 51 TFUE che "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo"..

Differenza con la libera prestazione di servizi

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Data: 09/07/2017 15:00:00
Autore: Daniele Paolanti