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Reati contro il patrimonio commessi in famiglia: intervenga il legislatore

La non punibilità ex art. 649 del codice penale è una norma penale di favore dall'auspicato aggiornamento


Avv. Veronica Ribbeni - Ai sensi dell'art. 649 c.p. non èpunibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dal Titolo XIII del LibroII del codice penale, esclusi quelli commessi mediante violenza alle persone equelli di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. in danno del coniuge nonlegalmente separato; di un ascendente o discendente o di un affine in linearetta, ovvero dell'adottante, o dell'adottato; di un fratello o di una sorellache con lui convivano.

I fatti preveduti dal menzionato titolo sonopunibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniugelegalmente separato, del fratello o della sorella che non convivano conl'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondogrado con lui conviventi.

La questione di legittimità costituzionale

Con ordinanza del 22 Settembre 2014 ilTribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, ha sollevatoun'interessante questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c. I c.p.con riferimento agli artt. 3 commi I e II, e 24 c. I Cost..

Reati ascritti al capo di imputazionesono i delitti di truffa aggravata ex art. 640 c. II in relazione all'art. 61,n. 5 c.p., falso pluriaggravato in scrittura privata ex art. 485 in relazioneall'art. 61, nn. 2, 5, 7 e 11 c.p., falso in atto pubblico ex art. 479 c.p.essendosi l'imputato appropriato della somma di circa 337.000,00 euro,cagionando un danno superiore in ragione dell'indebitamento provocato. Ilpredetto avrebbe successivamente abbandonato la casa coniugale,disinteressandosi del mantenimento dei figli e lasciando i congiunti incondizioni economiche disagiate, oltre che in uno stato di grave prostrazionepsicologica.

Pregevole la ratio della questione di legittimità che evidenzia come laprevenzione del turbamento connesso a indagini e sentenze di condanna checolpiscono il nucleo familiare, fondamento della causa di non punibilitàprevista dalla norma censurata, abbia perso di attualità, essendo mutatala fisionomia dell'istituzione familiare. La frequenza degli illecitiintrafamiliari, si legge nella motivazione, non è essa stessa paragonabile aquella in origine apprezzata dal legislatore.

L'auspicabile intervento del legislatore

Se tuttavia non vi è dubbio che unadisposizione quale quella in esame debba essere valutata, in punto diragionevolezza, «alla stregua dell'attuale realtà sociale» spetta all'interventodel legislatore l'aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimoniocommessi in ambito familiare così da realizzare un nuovo bilanciamento, inquesto settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleofamiliare, essendo stata costretta la Corte Costituzionale a dichiarare con l'ordinanza n. 223/2015 lainammissibilità della questione.

Data: 02/06/2017 14:00:00
Autore: Veronica Ribbeni