Esecuzioni mobiliari su veicoli (nuovo art. 521 bis c.p.c.) - ESTINZIONE ANTICIPATA ex art. 164 Disp. Att. c.p.c. (Trib. Mantova 17.7.2015, Est. Laura DE SIMONE)
di Paolo M. Storani - In tema di pignoramento di veicoli la sentenza n. 746 del 17 luglio 2015 opera della Relatrice Laura De Simone del Tribunale di Mantova, sotto la presidenza del Dott. Andrea Gibelli, (Francesca Arrigoni altro membro collegiale), offre ai visitatori di LIA Law in Action lo spunto per saggiare l'utilità di uno degli istituti innovativi introdotti in ambito esecutivo con l'art. 19 del Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modifiche nella legge 162 del 10 novembre 2014, applicabile ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione Orlando- Renzi (a partire, quindi, dall'11 novembre 2014).
[I]. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
[II]. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
[III]. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
[IV]. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
[V]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
[VI]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
[VII]. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.
Autore: Law In Action - di P. Storani