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Messa alla prova: ecco le nuove regole dettate dal Ministero. In allegato il regolamento

In vigore il decreto del ministero della giustizia che disciplina il regolamento sui lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova


di Marina Crisafi - Con l'entrata in vigore, il 2 luglio scorso, del regolamento del ministero della giustizia sui lavori di pubblica utilità (decreto n. 88/2015 qui sotto allegato), si amplia la possibilità di fare ricorso all'istituto della messa alla prova.

Nato con l'intento di decongestionare il processo penale e ridurre l'accesso al carcere a soggetti imputati di reati di modesto allarme sociale (pena pecuniaria o detentiva non superiore a 4 anni), l'istituto consente di chiedere la sospensione del giudizio e l'applicazione della pena alternativa consistente, appunto, nella prestazione di lavori di pubblica utilità.

Il nuovo regolamento, compiendo un ulteriore passo in avanti nell'attuazione della legge delega n. 67/2014, mira ad ampliare le possibilità di sfruttare le finalità deflattive dell'istituto.

Ecco le novità:

- Definizione e contenuto di LPU

Il regolamento definisce innanzitutto il lavoro di pubblica utilità comeuna prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato”.

La prestazione, effettuata con modalità che non pregiudichino le esigenze dell'imputato (di lavoro, studio e familiari) non può superare le otto ore e può essere svolta presso lo “Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”.

Le mansioni

Il regolamento affida la disciplina del LPU alle singole convenzioni indicando le mansioni che dovranno essere nelle stesse previste, e che potranno riguardare:

- prestazioni socio-sanitarie nei confronti di tossicodipendenti, alcol dipendenti, malati, diversamente abili, anziani;

- prestazioni di protezione civile, anche in caso di calamità naturali;

- prestazioni di tutela del patrimonio ambientale e culturale (prevenzione di incendi, salvaguardia boschiva, custodi di biblioteche, ecc.).

Obblighi e oneri

Nel regolamento si specifica che nessun onere sarà previsto a carico del ministero della Giustizia, in quanto le spese necessarie (coperture assicurative, responsabilità civile verso terzi, ecc.) graveranno sulle amministrazioni e gli enti locali presso cui viene svolta l'attività gratuita a vantaggio della comunità. Gli stessi soggetti, inoltre, sono tenuti a mettere a disposizione dell'imputato-lpu le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività, un referente che coordina la prestazione, oltre a garantire la conformità delle sedi (sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, ecc.) e ad assicurare che l'attività venga svolta nel rispetto dei fondamentali diritti umani e in modo da non ledere la dignità della persona.

Le convenzioni

Il provvedimento disciplina le diverse convenzioni, in materia di LPU, che il ministero (o i presidenti dei tribunali competenti) possono stipulare con Stato, enti locali e organizzazioni (sociali, sanitarie, volontariato), ampliando le opportunità per gli uffici giudiziari di ricorrere all'istituto di cui all'art. 168-bis c.p. e favorendo i contatti tra i soggetti interessati al fine di pervenire alla stipula degli accordi.

Nelle convenzioni sono regolati anche gli aspetti organizzativi inerenti la prestazione e la sua regolarità, il cui accertamento sarà affidato a un funzionario incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

L'elenco delle convenzioni stipulate (e di quelle terminate), raggruppate per distretto di corte d'appello, sarà pubblicato sul sito del ministero e costantemente aggiornato.

Data: 06/07/2015 10:00:00
Autore: Marina Crisafi