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Negoziazione assistita per separazioni e divorzi: arrivano i chiarimenti del Ministero dell'Interno. Il testo in allegato

il Ministero dell'Interno ha emanato nei giorni scorsi, la circolare n. 16/2014 per fornire le prime indicazioni circa le modalità di attuazione degli adempimenti a carico degli uffici pubblici compet


Considerate lerilevanti novità introdotte dal d.l. n.132/2014 sulla negoziazioneassistita da un legale in materia di separazione tra coniugi e divorzio, ilMinistero dell'Interno ha emanato neigiorni scorsi, la circolare n. 16/2014per fornire le prime indicazioni circa le modalità di attuazione degliadempimenti a carico degli uffici pubblici competenti.

Com'è noto, infatti,mentre la norma di cui all'art. 12 del d.l. n. 132/2014 che consente ai coniugidi dirsi addio (o di modificare le condizioni già fissate di separazione edivorzio) direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile diventeràoperativa il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge diconversione del decreto, la previsione contenuta all'art. 6 è invece già applicabile dal 13 settembre scorso (datadi entrata in vigore del decreto).

Secondo lasuddetta previsione legislativa, una volta che i coniugi hanno concluso la “convenzione di negoziazione assistita”davanti al proprio legale (raggiungendo l'accordo consensuale di separazionepersonale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento delmatrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione e divorzioprecedentemente stabilite), l'avvocato ètenuto a trasmettere entro il termine di 10 giorni (a pena di sanzione amministrativapecuniaria variabile tra i 5mila e i 50mila euro) all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fuiscritto o trascritto copia autenticata dell'accordo,munito delle certificazioni previste nell'art. 5 del decreto e dellacertificazione sull'autografia delle sottoscrizioni apposte dalla coppia (v. guida“Separazioni e divorzi “lampo” con o senza avvocato: ecco come funziona”).

Una volta effettuata la trasmissione,specifica la circolare del Ministero, ilcompito dell'avvocato può ritenersi terminato e gli adempimenti successivi competono all'ufficio dello stato civile,senza bisogno, di appositaistanza formulata da parte del difensore.

Per quanto didiretto interesse dell'attività dell'ufficio dello stato civile, la circolare passaad enucleare quindi le modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014 alla normativavigente in materia (artt. 49, 63 e 69 del d.p.r. n. 396/2000), per effettodelle quali, nell'elenco deiprovvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonioe di registrazione negli archivi dello stato civile, vanno aggiunti “gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistitada un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazioneo divorzio (comma 5)”.

In applicazionedi tali modifiche, sarà l'ufficiale dellostato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, a dovercurare “l'esatta esecuzione degli adempimenti chediscendono dal ricevimento dell'accordo, nei sensi della normativa illustrata”.

Con riferimentoalla competenza, ai fini della corretta individuazione dell'ufficiale di statocivile, la circolare spiega che il matrimonio“iscritto” è quello celebrato con il rito civile, la cui iscrizione èavvenuta nel comune di celebrazione, mentre quello “trascritto” è il matrimonio concordatario (o di altri cultireligiosi) la cui trascrizione è avvenuta analogamente nel comune dicelebrazione, ovvero il matrimoniocelebrato all'estero ma trascritto nel comunedi residenza o di iscrizioneAire.

Quanto, infine,alla decorrenza degli accordi,precisa infine la circolare n. 16/2014 che, sulla base delle modificheintrodotte dal decreto all'art. 12 della l. n. 898/1970, la data dalla quale decorreranno gli effetti e che dovrà essere riportatanelle annotazioni e indicata nella scheda anagrafica individuale degliinteressati, sarà quella “certificata”nella convenzione stessa.

Data: 10/10/2014 21:48:00
Autore: Marina Crisafi