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Scambia un morso di vipera per la puntura di un calabrone e il cane muore, veterinario condannato



Avevaportato il cane in ambulatorio in seguito ad un malore ed il veterinario glisomministrava una terapia per puntura di calabrone. Il cane, invece, era stato morsoda una vipera e in poche ore entrava in coma e moriva.

Il padrone del caneportava il veterinario davanti al giudice di pace di Montevarchi, chiedendo lacondanna al risarcimento del danno subito a causa del decesso dell'animale,indotto dall'errata diagnosi del medico convenuto. Ilgiudice respingeva la domanda che, invece, veniva accolta in appello dalTribunale di Arezzo che condannava ilveterinario al risarcimento di 2.000,00 euro oltre accessori e spese.

Ilmedico ricorreva, quindi, per Cassazione,dolendosi dell'insussistenza del nesso causale tra il comportamento da luiadottato nella specie e la morte dell'animale.

Ma la Suprema Corte non hadubbi: le statuizioni di merito sono corrette e il ricorso è inammissibile.Sulla scorta delle risultanze istruttorie conseguite, correttamente ilTribunale ha ravvisato l'effettiva responsabilità del medico – si legge nella sentenza n. 16769 depositata il 23 luglioscorso – “nell'aver erroneamente diagnosticato una puntura di calabrone anzichè unmorso di vipera, e nell'aver conseguentemente trascurato di adottare tutte lecautele che si imponevano per tentare di salvare l'animale da questo ben piùgrave evento (potenzialmente, ma non necessariamente, letale); - nel non aver,in particolare, tenuto il cane in debita osservazione per assicurargli le curenecessarie ad evitargli la morte”.

Né valgono ad interrompere il nessocausale tra il comportamento adottato dal veterinario e la morte del cane, laserie di circostanze di fatto, addotte dallo stesso ricorrente, sull'idoneitàdella terapia cortisonica, sul ritardo nella richiesta di intervento da partedel padrone né sul rifiuto da parte dello stesso di trattenere l'animale inosservazione ambulatoriale.

Tutte circostanze, che dovrebbero asseritamenteindurre il capovolgimento del giudiziodi responsabilità medico – veterinaria posto a base della decisioneimpugnata e che la Corte ha consideratoinammissibili. Ritenendo il ragionamento seguito dal giudice d'appello“coerente e sufficientemente lineare”, la S.C. ha ribadito, infatti, l'orientamento consolidatosecondo il quale, la deduzione di unvizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità “lasola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica edella coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito; al quale spetta invia esclusiva il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'unoo all'altro dei mezzi di prova acquisiti”.

Data: 02/09/2014 18:00:00
Autore: Marina Crisafi