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Il conduttore può recedere dal contratto se ci sono rumori



Can che abbaia non morde dice il proverbio. Ma se disturba la quiete e ilriposo notturno del vicino, legittima l'inquilino a recedere dal contratto dilocazione. Tra i gravi motivi legittimanti il recesso del conduttore, infatti,vi sono le molestie di fatto arrecate da terzi e tra queste rientra il continuoabbaiare di un cane che, disturbando il riposo e il sonno notturno dellostesso, è considerato lesivo per la salute. Così ha deciso la terza sezionecivile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12291 del 30 maggioscorso, rigettando il ricorso della società locatrice nei confronti dellaconduttrice che aveva esperito il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 4della l. n. 392/78 a causa del consistente disturbo arrecatole dall'abbaiarecontinuo del cane di proprietà dell'inquilino del piano sovrastante.

Confermando, le decisioni di primo e secondo grado che avevano rigettato l'opposizionedella società locatrice, revocando il decreto ingiuntivo emesso per i canoni dilocazione insoluti, la S.C. ha ribadito il principio pacifico secondo il quale “igravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali,il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi degli artt. 4 e27 l. 27 luglio 1978, n. 392, devono essere determinati da fatti estranei allasua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, talida rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione”. Né può rilevare, al finedella mancata legittimazione a dismettere la detenzione dell'immobile, lafacoltà concessa dall'art. 1895 c.c., sia al conduttore che al locatore, diagire personalmente contro il terzo per il pregiudizio subito, poiché appuntotrattasi di facoltà e non di obbligo che non esclude il ricorso ad altristrumenti di tutela giuridica. È, pertanto, legittima la dismissione delladetenzione dell'immobile dipendente, non da arbitraria volontà del conduttore,bensì da “esigenze esterne” idonee, come nel caso di specie, ad arrecarecondizioni di stress e precise ripercussioni sulla salute, tali da rendere “oltremodogravosa, se non intollerabile la prosecuzione del rapporto locatizio”.

Data: 16/08/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi