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L'opposizione a decreto ingiuntivo e competenza funzionale nell'ipotesi di connessione tra causa principale e causa riconvenzionale.



Di Raffaele Vairo

Premessa

1. Il procedimento d'ingiunzione. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Provascritta. – 4. Giudice competente.

Opposizione

5. Natura giuridica dell'opposizione.- 6. Giudice competente. 7. –Connessione fra cause. – 8. I rapporti verticali tra giudice di pace etribunale. – 9. Approfondimenti.

1. Il procedimento d'ingiunzione.

Art. 633. [I]. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o diuna determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegnadi una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione dipagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali ostragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri,ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasionedi un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ainotai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti unalibera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata

La disciplina del procedimentod'ingiunzione (procedimento monitorio) è collocata nel libro IV, capitolo I deltitolo I, del codice di procedura civile. Trattasi di un procedimento sommarioche consente al creditore di agire in giudizio “in forma compendiosa e abbreviata”.

Tale procedimento può esserepromosso con ricorso contenente i requisiti necessari a individuare le parti,l'oggetto e la causa petendi.

La domanda può essere accolta origettata con l'emanazione di un decreto di accoglimento (decreto ingiuntivo) odi rigetto.

In caso di accoglimento, ildecreto acquista efficacia esecutiva e diviene titolo per l'iscrizione diipoteca giudiziale se il debitore intimato non propone opposizione nel terminefissato dal giudice.

Il procedimento d'ingiunzione è,quindi, teso a facilitare, inauditaaltera parte, il conseguimento della pretesa del creditore che disponga diprove documentali che la giustifichino.

Il procedimento monitorio, inossequio al principio di economia processuale, è, quindi, da considerare unaforma di tutela sommaria atta ad evitare i tempi del normale processo acognizione piena.

Esso si articola in due fasi: laprima fase inizia con il deposito del ricorso e della notifica del decretoingiuntivo al debitore; la seconda fase, eventuale, inizia con laproposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunto; l'opposizione dà inizio aun vero e proprio processo disciplinato dalle norme del procedimento ordinariodavanti al giudice adìto. Con l'opposizione, proposta mediante atto dicitazione da notificare al ricorrente-ingiungente, il debitore ingiunto devecontestare la fondatezza della pretesa dell'istante.

2. Ambito di applicazione.

Lo stesso articolo 633 cpcstatuisce che il procedimento d'ingiunzione può essere promosso per far valereun diritto di credito, precisandoche deve trattarsi:

(a) di una somma liquida di danaro, determinata nel suo ammontare;

(b) di una quantità dicose fungibili;

(c) di una cosa mobile determinata.

Quanto al significato daattribuire all'attributo liquida è sufficiente sottolineareche il pagamento che si richiede, oltre a essere certo nel suo titolo, deveriguardare anche una somma determinata, o facilmente determinabile, nel suoammontare e, di conseguenza, esigibile.

Il procedimento per ingiunzione è un modo di procedere attraverso ilquale si esercita l'azione che tutela il creditore di fronte all'inadempimentodel debitore, cioè l'azione di condanna; peraltro, si tratta di un modo diprocedere non esclusivo, ma facoltativo, perché nulla vieta che il creditorescelga di esercitare l'azione di condanna seguendo la via del procedimentoordinario, ancorchè il suo credito rientri nella previsione dell'art. 633 (A.Nasi = Lezioni di diritto processuale civile, 1994).

3. Prova scritta.

Art. 634. [I]. Sono provescritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze epromesse unilaterali per scrittura privata [1988, 2702 c.c.] e i telegrammi[2705 c.c.], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

[II]. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danarononché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitanoun'attività commerciale [21951 c.c.], anche a persone che non esercitano taleattività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici dellescritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile,purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchégli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggitributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per taliscritture [186-ter1] (1).

Tra le prove scritte richiestedalla norma che precede vanno annoverati i documenti provenienti dal debitore oda un terzo, purchè idonei a dimostrare la fondatezza delle ragioni delcreditore ricorrente, anche se privi di efficacia probatoria assoluta.

Correttamente la norma ammettequali documenti idonei anche gli estratti autentici delle scritture contabilitenute da imprenditori nell'esercizio della loro attività (registri contabilividimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti).

Ai fini della concessione del d.i., in virtù delle disposizioni di cuiall'art. 634 c.p.c., il relativo ricorso deve essere contenere l'allegazione diun estratto autentico delle scritture contabili previste dall'art. 2214 e ss.c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge, laddove tale formalità siaancora dovuta, e con attestazione della regolarità della loro tenuta (TribunaleCatanzaro, sez. II, 22/01/2011).

Dubbi sono stati espressi circail valore probatorio da attribuire alle fatture commerciali.

Secondo la Cassazione le fatturecommerciali, se emesse nel rispetto delle norme fiscali, possono rappresentareprova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n.8549/2008).

4. Giudice competente.

Art. 637. -[I]. Perl'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica,il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria[7, 9, 18 ss.].

[II]. Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 ècompetente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale ilcredito si riferisce.

[III]. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domandad'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore delluogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o ilconsiglio notarile dal quale dipendono.

Le norme di cui all'art. 637c.p.c. sono di facile lettura. In proposito va ricordato che la competenza sidetermina dalla domanda; quindi, i criteri da seguire sono quegli stessiprevisti per il processo ordinario e, cioè, materia, valore e territorio.

Per quanto concerne la materia,trattandosi nell'ipotesi in esame di diritto di credito, la competenza vaindividuata tra giudice di pace etribunale a seconda del valore del procedimento.

Per quanto riguarda la competenzaper territorio valgono le norme di cui agli artt. 18, 19 e 20 del codice dirito.

Trattandosi di rapporti diobbligazione, va ricordato che l'art. 20 prevede la possibilità di proporre ilricorso, oltre che al giudice del foro generale delle persone fisiche e/ogiuridiche e/o delle associazioni non riconosciute (artt. 18 e 19 c.p.c.),davanti al giudice del luogo dove è sorta o davanti a quello dove deveeseguirsi l'obbligazione (art. 20: foro facoltativo per le cause relative adiritti di obbligazione).

Opposizione

Art. 645.

[1] L'opposizione si propone davantiall'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso ildecreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art.638 Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avvisodell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale deldecreto.

[2] In seguito all'opposizione ilgiudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti algiudice adito. L'anticipazione di cui all'art. 163-bis, terzo comma, deveessere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltretrenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.


5. Natura giuridica dell'opposizione.

Prima di procedere all'esamedella natura giuridica dell'opposizione è utile sottolineare che lo scopo delmodello del procedimento di ingiunzione è quello della rapida formazione deltitolo esecutivo, evitandosi i tempi non brevi del processo ordinario.Tuttavia, va aggiunto che tale procedimento può articolarsi in due fasi: unaprima fase è quella della proposizione del ricorso e conseguente esame delleragioni del ricorrente; una seconda fase (eventuale) del processo, conseguealla proposizione dell'opposizione, che si conclude con una sentenza.

Circa la natura giuridicadell'opposizione vi sono due correnti di pensiero. Una prima corrente ritieneche il giudizio di opposizione vada configurato come un vero e proprio mezzo diimpugnazione del decreto. Una seconda corrente di pensiero, al contrario, vedenell'opposione il mezzo di realizzazione di un processo (ordinario) nel quale si attua il contraddittorio tra le parti.

Capofila della prima corrente dipensiero può essere considerato il Garbagnati che motiva la sua scelta di campocon le considerazioni che seguono:

1) il decreto ingiuntivo, indifetto di opposizione, “acquistaefficacia pari a quella di una sentenza definitiva di condanna”;

2) conseguentemente l'opposizionesi appalesa quale atto di impugnazione pari all'appello.

Più precisamente, l'opposizione al decreto d'ingiunzione costituisce,al pari dell'appello, un mezzo di gravame, in quanto devolve al giudicedell'impugnazione il completo riesame, in fatto ed in diritto, del rapportogiuridico controverso, trasformando cosìil processo d'ingiunzione in un processo dichiarativo, nel quale la cognizionedell'organo giurisdizionale è altrettanto ampia di quella spettante al giudicedi primo grado in un processo di cognizione ordinario ed il cui svolgimento èregolato, salvo poche eccezioni, dal secondo libro del codice di rito” (Garbagnati,Il procedimento d'ingiunzione, 1991, Giuffrè).

Aggiunge un'ulterioreosservazione che, a suo giudizio, dovrebbe dirimere ogni dubbio: “in caso di rigetto parzialedell'opposizione, il titolo esecutivo, a norma del cpv. dell'art. 653, ècostituito esclusivamente dalla sentenza, che si profila quindi necessariamente come una sentenza dicondanna; e tale deve, pertanto, logicamente considerarsi anche la sentenza cherigetti totalmente l'opposizione”.

La tesi del Garbagnati sembraconfortata dall'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo lequali la mancata costituzione dell'opponente non dà luogo all'applicazionedell'art. 171, ma, anzi, comporta, a norma dell'art. 647 c.p.c.,l'improseguibilità e l'immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass.,SS.UU., n. 1835/1996).

Altri studiosi (tra cui il Satta) esprimono undiverso orientamento, secondo il quale l'opposizione (eventuale) introduce un ordinario giudizio di cognizione volto adaccertare l'esistenza del credito fatto valere con il ricorso d'ingiunzione(art. 645 c.p.c.). In tale ottica, l'opposizione, che formalmente assume lastruttura dell'atto di citazione, sostanzialmente ha il contenuto dellacomparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale delladomanda formulata con il ricorso[1].

Ne consegue che il procedimentodi opposizione non è finalizzato all'accertamento della validità del decretoingiuntivo, ma è da considerare come un ordinario processo di cognizione che hainizio con il ricorso del creditore che contiene in sé sia l'azione sommaria siaquella ordinaria che emerge solo in conseguenza dell'opposizione.

In pratica, possiamo affermareche, secondo questo indirizzo, il procedimento per ingiunzione è unprocedimento sommario che, ove fosse accolta la domanda del creditore conl'emissione del decreto ingiuntivo, si trasfomerebbe, in caso di proposizione dell'opposizione, in un ordinario processodi cognizione: In seguito all'opposizioneil giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti algiudice adito (art. 645, comma 2, c.p.c.).

Pertanto, il creditore ricorrente(opposto) assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente (debitoreingiunto) quella di convenuto con evidenti conseguenze in ordine all'oneredella prova (onus probandi incumbit ei qui dicit).

Dunque, l'opposizione nonintroduce un giudizio autonomo e neanche un grado autonomo, per cui non puòessere definita quale impugnazione, ma è solo una fase (eventuale) del giudiziogià pendente a seguito del ricorso del creditore. Trattasi di una fase in cuisi attua il contraddittorio e il relativo giudizio si svolge secondo le normedel procedimento ordinario davanti al giudice adìto, per cui il giudice non puòlimitarsi ad accertare se vi erano ipresupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ma accertare lafondatezza del diritto vantato dal creditore ricorrente e, a mezzo del contraddittorio,a una cognizione piena nel merito. Pertanto, la sentenza è assoggettata ai mezzid'impugnazione propri delle sentenze, a cominciare dall'appello, e non puòsfuggire all'alternativa: o viene impugnata o passa in giudicato (A.Nasi – Lezioni di diritto processuale civile, 1994).

Il che comporta, da un lato, che le parti si ritrovano davanti algiudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avutose il decreto non fosse mai stato pronunciato e dall'altro, che il giudice dell'opposizionenon può limitarsi a valutare l'originaria legittimità del decreto, ma deveaccertare, al momento della decisione, la sussistenza e i limitidell'obbligazione vantata dal creditore.

Il processo di cognizione, cui ha dato luogo la proposta opposizione,in tanto può chiudersi con una sentenza di condanna, in quanto il creditoancora perdura e nella misura accertata al momento della decisione (Cass.,SS.UU., n. 7448/1993).

6. Giudice competente.

L'opposizione si propone con attodi citazione davanti all'ufficio cui appartiene il giudice che haemesso il decreto ingiuntivo e il conseguente processo si svolge secondo lenorme del procedimento ordinario davanti al giudice adìto. E', questa, unacompetenza funzionale e inderogabile, di cui saranno fornite precisazioni piùavanti. Relativamente alla competenza del giudice dell'opposizione i problemisorgono quando viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza di ungiudice diverso da quello della domanda principale proposta dal creditorericorrente. Soprattutto quando la connessione riguarda una causa (quella principale) di competenza del giudicedi pace e l'altra promossa con l'opposizione dal debitore ingiunto che proponeuna domanda riconvenzionale di competenza del tribunale.

7. Connessione fra cause.

La connessione consiste nel rapporto fra dueprocessi, civili o penali, determinato dall'identità di uno o più elementi, chene suggerisce la trattazione comune.

Per effetto della connessione, può determinarsi unamodificazione della competenza con la conseguente necessità di translatio iudicii ad un giudice diverso da quelloavanti il quale la causa è stata iniziata.

La translatio iudicii non si giustificasolamente per motivi di economia processuale, ma anche e soprattutto per lanecessità di evitare che si verifichino decisioni contraddittorie con gravedanno istituzionale.

La connessione viene definita soggettiva quando due o più cause hanno in comune i soggetti (adesempio il caso contemplato dall'art. 104 c.p.c.: “Contro la stessa partepossono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenticonnesse, purchè sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma); è definitaoggettiva, quando due o più cause hanno in comune o l'oggetto o iltitolo o entrambi.

L'art. 40 c.p.c. detta la disciplina sullaconnessione, indicando le ipotesi in base alle quali essa si verifica conconseguente spostamento di competenza da un giudice a un altro. Tali casi sono:

a) art. 31.-Cause accessorie.-Ladomanda accessoria può essere proposta insieme con quella principale.

Il vincolo di accessorietàche, ai sensi dell'art.31 c.p.c., determina la a favoredel giudice competente per la causa principale ricorre quando tra le domandeesista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica tale che la pretesaoggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e lasua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell'altra causa. Un vincolodi tal genere è ravvisabile tra la domanda di risoluzione del contratto perinadempimento e di accertamento dell'insussistenza del credito vantato dallaparte inadempiente e quella di risarcimento del danno (da illecito aquiliano)cagionato dall'illegittima pretesa di pagamento del credito insussistente,essendo chiaro che l'illegittimità della pretesa è strettamente dipendentedall'accertamento dell'insussistenza del credito” (CC 18 marzo 2003, n. 4007, in GCM 2003, 549).

b) art. 32.-Cause digaranzia.-La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente perla causa principale.

L'art. 32 c.p.c., cheprevede la possibilità di effettuare lo spostamento della competenzaterritoriale nelle cause di garanzia per la causa principale, si applica aisoli casi di garanzia propria, che ricorre non solo quando la causa principalee quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ma anche quando ricorra unaconnessione oggettiva tra i titoli delle due domande” (CC5 agosto 2002, n. 11711, in GCM 2002,1466).

c) art. 33.-Cumulo soggettivo.-Lecause che, a norma degli articoli 18 e 19, dovrebbero essere proposte davanti agiudici diversi, se sono connesse per il titolo o per l'oggetto, possono essereproposte davanti al giudice del luogo di residenza di uno ddei convenuti.

Il principio di cui all'art.33 c.p.c., relativo alla modificazione della competenza territoriale pereffetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti, implica chequando le cause, che a norma dell'art. 18 dello stesso codice dovrebbero essereproposte davanti a giudici diversi, siano connesse per il titolo o perl'oggetto, è consentito all'attore di chiamare in giudizio più convenuti,residenti in luoghi diversi, davanti al giudice del luogo di residenza di unodi essi” (Cass. civ. n. 2518/1981).

In tema di cumulo soggettivo di cause connesse perl'oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento dicompetenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agliartt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quellodel foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto adalcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attoredall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così dalimitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe neiriguardi di ciascun convenuto separatamente considerato (Cass. civ. n. 12444/2013).

d) art. 34.-Accertamentiincidentali. “Il giudice, se per legge oper esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia digiudicato una questione pregiudiziale che appartiene allacompetenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo,assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causadavanti a lui”.


La domanda di accertamento incidentale con efficacia digiudicato in ordine a questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 34 cod. proc.civ., presuppone, ai fini del suo accoglimento, che l'istante dimostri uninteresse effettivo il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, ecioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e diprevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altrisoggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, aglieffetti dell'art. 111 Cost. (Cass. civ. n. 8093/2013).

e) art. 35.-Eccezione dicompensazione.-La compensazione si verifica tutte le volte che alla domanda dipagamento di una somma viene opposta dal convenuto un'eccezione dicompensazione di un proprio credito.

Le ipotesi che possono verificarsi sono diverse: 1)la domanda dell'attore è fondata su un titolo non controverso o facilmenteaccertabile, mentre il credito opposto in compensazione è contestato e,comunque, eccede la competenza del giudice adito: in questo caso il giudice puòdecidere sulla domanda dell'attore e rimettere le parti al giudice competenteper la decisone sulla compensazione; 2) nel caso in cui sia la domanda sial'eccezione di compensazione siano controverse o comunque non facilmenteaccertabili e il credito opposto in compensazione ecceda la competenza del giudice adito, questi rimette le parti algiudice superiore.

La compensazione giudizialeè ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltrechè esigibileed omogeneo al controcredito) di facile e pronta verifica non soltanto quandoil credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulticontestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lungaistruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendola parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda”(Cass. civ. n. 12664/2000).

f) art. 36.-Cause riconvenzionali.-“Il giudice competente per la causaprincipale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolodedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa comemezzo di eccezione, purchè non eccedano la sua competenza per materia o valore;altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti”.

La domanda riconvenzionale può essere proposta dalconvenuto nell'ambito del processo non solo per contrastare la domanda attrice,ma anche per ottenere un provvedimento del giudice a sé favorevole.

Di fronte a tale domanda l'attore assume la funzionedi convenuto e, quindi, a sua volta, puòformulare tutte le eccezioni che ritiene utili per contrastarla e financheproporre domanda riconvenzionale (riconventioriconventionis), purchè nel suo primo atto difensivo successivo allacomparsa di risposta del convenuto.

La domanda riconvenzionale tende, dunque, aottenere un provvedimento del giudice favorevole al convenuto e, quindi, nonpuò essere confusa con l'eccezione riconvenzionale che, invece, si limita arichiedere il rigetto della domanda principale.

Secondo il disposto dell'art. 36 c.p.c. il giudicecompetente a conoscere la domanda principale è competente anche per lariconvenzionale, purchè: a) vi sia relazione di dipendenza, per il titolodedotto in giudizio, tra la domanda principale e la riconvenzionale; b) ladomanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia o valore delgiudice adito.


Ricorre l'ipotesi della eccezione riconvenzionale (cometale ammissibile anche in appello, secondo la disciplina originaria di cuiall'art. 345 cod. proc. civ.) allorquando il fatto dedotto dal convenuto siadiretto provocare il mero rigetto della domanda avversaria; integra invece verae propria domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame, l'istanza conla quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulterioredeclaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamentodella situazione precedente (Cass. civ. n. 14852/2013).


L'eccezionedi incompetenza per connessione dev'essere proposta, a pena di decadenza, nellaprima udienza.

8. I rapportiverticali tra il giudice di pace e il tribunale.

Tutte le ipotesi di modificazione della competenzaper ragione di connessione possono interessare anche il giudice di pace,rispetto al quale, anzi, l'art. 40, VI e VII, del cpc ha introdotto unadisciplina più restrittiva.

Il comma sesto dell'art. 40 dispone che: 1) se unacausa di competenza del giudice di pace sia connessa con altra causa dicompetenza del Tribunale per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., le relativedomande possono essere proposte entrambe direttamente avanti il Tribunale; 2)se le cause connesse siano state già proposte rispettivamente davanti al giudice di pace e al Tribunale, ilgiudice di pace pronuncia, anche d'ufficio, la connessione in favore deltribunale (comma settimo).

Da vari giudici, convinti che con il disposto deicommi 6 e 7 dell'art. 40 si viola il principio del giudice naturale, sono stateformulate eccezioni di incostituzionalità. Tutte le eccezioni sono state rigettate.

La Corte costituzionale, con l'ordinanza 24 maggio 2000, n. 159, ha ritenuto che lospostamento di competenza dal giudice di pace in favore del tribunale non violail principio della precostituzione del giudice.

Secono la Corte le questioni proposte dai giudici rimettenti nelleordinanze di rinvio sarebbero in parte infondate e in parte manifestamenteinammissibili.

A prescindere dai motivi di inammissibilità, chequi non hanno rilevanza, l'infondatezza delle eccezioni è così motivata: 1) lapresunta violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, vieneesclusa nella considerazione che “il principio della precostituzione delgiudice è rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituitosulla base di criteri generali prefissati”; 2) “la deroga agli ordinari criteridi determinazione della competenza, introdotta dall'art. 40 cod. proc. civ.nelle ipotesi di connessione di cause, costituisce anch'essa una regolagenerale prestabilita, in forza della quale è consentito individuarepreventivamente l'organo giudicante competente a decidere delle cause, quandofra le stesse ricorra un vincolo di connessione”.

Sono manifestamenteinfondate le q.l.c., in riferimento agli art. 25 e 107 comma 3 cost., dell'art.40 comma 7 e degli art. 36 e 40 comma 7 c.p.c., che come effetto dellaconnessione determinano uno spostamento di competenza a favore del giudicesuperiore, in quanto il principio della precostituzione del giudice èrispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito, come anchenel caso dell'art. 40 c.p.c., sulla base di criteri generali prefissati, mentreè erroneo il richiamo all'art. 107 comma 3 cost., inerente esclusivamente allo dei magistrati” (Corte cost. n. 159/2000).

La Cassazione ha stabilito una diversa disciplina per le causedi opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte, ritenendo funzionale la competenza del giudice che ha emesso ildecreto ingiuntivo, ha statuito che l'opposizione non può subire deroghe pereffetto del disposto del comma 7 dell'art. 40, per cui, nell'ipotesi diopposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal giudice di pace, con contestualeformulazione di domanda riconvenzionale che, per materia o per valore sia dicompetenza del giudice professionale, ilgiudice di pace deve trattenere l'opposizione e trasferire al giudiceprofessionale solo la causa riconvenzionale.

A questa conclusione la Cassazione è giuntanella convinzione che il procedimentodi opposizione a decreto ingiuntivo sia un procedimento di impugnazione.

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 1835/96, hannoattribuito all'opposizione una funzione di impugnazione. Il concetto è stato,poi, condiviso dalle singole sezioni, le quali, nell'affrontare l'esame diconflitti di competenza tra giudice di pace e tribunale, hanno confermato ilpredetto indirizzo (cfr. Cass. civ. n. 5911/2001; Cass. civ. n. 3730/2000;Cass. civ. n. 20324/2006).

La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuitadall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che haemesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stantel'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchéessa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senzache rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilitàd'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegueche, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emessodal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionaleeccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi ètenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione erimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudicesuperiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limititemporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex, art. 45c.p.c.(Cass. civ. n. 20324/2006; cfr. anche Cass. civ. n. 6054/2006).

Ad avviso dichi scrive tale tesi non può essere condivisa.

Infatti, bisogna tener conto che la disciplina delprocesso civile ha subito mutamenti rilevanti, tra cui quelli intervenuti pereffetto dell'art. 5 L.353/90 che hanno determinato l'aggiunta dei commi VI e VII all'art. 40 c.p.c..Ne consegue che il giudice non può ignorare che la normativa di cui all'art.40, VII, c.p.c. ha conferito alla competenza del giudice di pace un caratteregeneralmente recessivo in tutte le ipotesi di connessione con una causa trattatadal giudice professionale che diviene obbligatoriamente attraente. Pertanto,ove si rimettesse solo la domanda riconvenzionale avanti il giudice superiorecompetente per valore o per materia, si ricadrebbe in una delle ipotesidisciplinate dal sesto e settimo comma dell'art. 40 con il conseguente obbligodello spostamento della competenza anche per la domanda principale.

A questa regola non può sfuggire neanche ilprocedimento promosso per opporsi a decreto ingiuntivo. Infatti, l'art. 645c.p.c. stabilisce chiaramente che l'inderogabilità della competenza del giudiceche ha pronunciato il decreto opposto vale solo nella fase dell'opposizione.

La posizione dicoloro che considerano funzionalmente inderogabile la competenza del giudicedell'opposizione poggia sull'errata concezione che il procedimentodell'opposizione sia un procedimento d'impugnazione.

Ora, se è vero cheil procedimento d'ingiunzione è un procedimento speciale, l'opposizione non èun giudizio d'impugnazione ma un giudizio di primo grado. L'inderogabilitàdella funzione va, pertanto, intesa nel senso che l'opposizione devenecessariamente essere proposta davanti al giudice che ha emesso il decreto.L'opponente, anche se convinto dell'incompetenza del giudice che ha emesso ildecreto, non può citare l'opposto davanti a un diverso giudice da lui ritenutocompetente, ma inderogabilmente deve citarlo davanti al primo, salvo poieccepirne l'incompetenza una volta che si è costituito davanti a lui. Sullequestioni sollevate dalle parti il giudice dell'opposizione si pronuncerà comeun qualsia giudice di primo grado. Quindi, anche sulla sua competenza, secondoil noto principio che ciascun giudice è giudice della propria competenza.

Ne consegue che il giudice dipace, ove la domanda riconvenzionale eccedesse la sua competenza per ragioni diconnessione, dovrebbe declinare la propria competenza in ordine a entrambe lecause, rimettendole davanti al giudice professionale.

“Qualora la domanda riconvenzionale proposta dall'opponentea decreto ingiuntivo ecceda ratione valoris la competenza del giudice di pace,questi deve, per ragioni di connessione, declinare la propria competenza, nonsolo con riferimento alla domanda riconvenzionale, ma anche relativamente alladomanda principale, rimettendo pertanto entrambe le cause davanti al pretore,posto che lo spostamento di competenza ex art. 40, settimo comma, c.p.c., dalgiudice di pace al giudice professionale non può trovare ostacolo nel fatto chela domanda riconvenzionale sia stata proposta a seguito di opposizione adecreto ingiuntivo”(GdP di Pordenone, 6 luglio 1998, in Archivio Civile 1998, 1380).

Ma le Sezioni Unite non hanno mutato indirizzo. Conle citate sentenze del 2000, del 2001 e del 2006 hanno con forza riaffermato ilprincipio già enunciato in precedenza dalla Cass. S.U. n. 1835/1996, cui sisono confermati numerosi giudici di merito, con esclusione di molti giudici dipace.

La competenza perl'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficiogiudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha caratterefunzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizionea quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure peruna situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazionedella regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddette forti inogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia propostadall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore dellacompetenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause,trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudicesuperiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessal'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. (Cass., sez. un., n.9769/2001).

9. Approfondimenti.


Dunque, due correnti di pensierosi esercitano attorno alla natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Si trattadi Studiosi di grande autorevolezza, che hanno influenzato la giurisprudenzasia di merito sia di legittimità.

La Cassazione, che inizialmenteaveva adottato, seppure in contrasto con altre pronuncie, la posizione di chivede nell'opposizione il modo per ripristinare il contraddittorio restituendoal conseguente giudizio la natura propria di un processo ordinario (Cass. civ.n. 3653/1991; n. 9427/1991; n. 12653/1991; n. 6298/1992), ha nel proseguomutato indirizzo (Cass. SS.UU n. 1935/1996; Cass. civ. n. 10374/2005; Cass.civ. n. 15052/2011), riaffermando, in coerenza con la tesi del Garbagnati, che “l'opposizionea decreto ingiuntivo si pone come procedimento di impugnazione dell'ingiunzioneemessa dal giudice ed a tal fine la competenza del giudice dell'opposizione vaqualificata come funzionale ed inderogabile, anche di fronte alle cause diconnessione, che il procedimento dopo l'opposizione, benchè si svolga secondole norme del procedimento ordinario, è pur sempre nato come procedimentosommario al quale è stata fatta opposizione e si differenzia, pertanto,strutturalmente e funzionalmente, dagli ordinari processi civili iniziati concitazione (Cass., sez. un.. n. 1835/1996).

La soluzione offerta dallaCassazione, tuttavia, non è convincente se si esamina l'art. 40, commi VI eVII, c.p.c., in base al quale, nell'ipotesi di connessione tra una causa dicompetenza del giudice di pace e una causa di competenza del tribunale, ilgiudice onorario deve rimettere entrambe le cause davanti al giudiceprofessionale (GdP Firenze 02.08.1997; GdP Pordenone 06.07.1998; GdP Foggia15.02.1999).

E' sufficiente osservare che taletesi, oltre ad impedire il simultaneusprocessus, con il possibile rischio di due sentenze in contrasto tra loro,conduce inevitabilmente a processi di durata biblica e ciò in violazione dell'art. 111 della Costituzione,producendo danni sia al debitore ingiunto che al creditore ingiungente: ildebitore può vedere rinviata sine diel'efficacia concreta del suo diritto di difesa nell'opposizione a decreto, inattesa che passi in giudicato la sentenza che definisca la causa pregiudiziale;anche il creditore che richieda un decreto ingiuntivo può trovare la stradasbarrata dalla contingenza, ove il debitore abbia già iniziato la controversiasull'intero rapporto in via ordinaria, sicchè non gli resta che subìre unadichiarazione di incompetenza funzionale con nullità del decreto (Cass. n.5554/1995).

Per l'approfondimento dellequestioni trattate in queste note, sarebbe utile la lettura integrale dellesentenze citatate.

In dottrina si segnalano iseguenti volumi: E. Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, Milano, 1991 – 2012; A. Nasi, Lezioni didiritto processuale civile, Pescara, 1994; F. Luiso, Diritto processualoecivile, Milano, 1997; G. Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, Milano,2001; P. Leanza – E. Paratore, Il procedimento per decreto ingiuntivo, Torino, 2003; P. Leanza – R.Vairo, Il processo civile davanti al giudice di pace, Torino, 2005; S. Satta –C. Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000; V. Amendolagine, Decretoingiuntivo, Milano, 2013; G. Di Rosa, Il procedimento di ingiunzione, Torino,2008; C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2004.

Attualmente prevalel'orientamento espresso dal Garbagnati, al quale si è allineata la Cassazione.Molti giudici di pace, tuttavia, non condividono la tesi che vedenell'opposizione al decreto ingiuntivo una forma di impugnazione, ma ritengonoche la competenza funzionale si limita alla sola proposizione del'opposizione,in quanto, per effetto dell'art. 5 L.353/90, l'art. 40, commi VI e VII, c.p.c. ha conferito alla competenza delgiudice di pace un carattere generalmente recessivo in tutte le ipotesi diconnessione con una causa trattata dal giudice professionale che divieneobbligatoriamente attraente (cfr. GdPPordenone, 06.07.1998).


[1] Secondo il Calamandrei (Studi sul processo civile, Padova, 1939) l'opposizione è il mezzodi realizzazione di un contraddittorio posticipato. Pertanto, la citazione inopposizione al decreto ingiuntivo è assimilabile alla comparsa di risposta.

Il Segni (Scritti giuridici, Torino, 1965) ritiene che l'opposizione siala condizione per l'esercizio dell'azione di condanna, instaurata con ilricorso per decreto ingiuntivo.

Data: 30/11/2013 10:30:00
Autore: Raffaele Vairo