Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualitą
Home Notizie giuridiche Notizie di attualitą Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



T.U. IVA: TITOLO QUINTO - IMPORTAZIONI

 
Raccolta Normativa

Anche tu puoi aiutarci a tenere aggiornate queste pagine:
Segnala errori, aggiornamenti o modifiche
Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico IVA
TITOLO QUINTO
IMPORTAZIONI
                              Art. 67.
                            Importazioni

  1.  Costituiscono  importazioni  le  seguenti operazioni aventi per
oggetto  beni  introdotti  nel  territorio  dello  Stato,  che  siano
originari  da  Paesi  o  territori  non compresi nel territorio della
Comunita'  e  che  non  siano stati gia' immessi in libera pratica in
altro  Paese  membro  della  Comunita'  medesima,  ovvero  che  siano
provenienti  dai  territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a
norma dell'articolo 7((...)):
    a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione
del  pagamento  dell'imposta  qualora  si  tratti di beni destinati a
proseguire   verso  altro  Stato  membro  della  Comunita'  economica
europea;
    b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2,
lettera  b),  del  regolamento  CEE  n.  1999/85 del Consiglio del 16
luglio 1985;
    c)  le  operazioni  di  ammissione  temporanea aventi per oggetto
beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza
alle  disposizioni  della  Comunita' economica europea, non fruiscano
della esenzione totale dai dazi di importazione;
    d)  le  operazioni  di  immissione  in  consumo  relative  a beni
provenienti  dal  Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti
francesi d'oltremare;
    e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N.28
  2.   Sono   altresi'   soggette   all'imposta   le   operazioni  di
reimportazione  a  scarico  di  esportazione  temporanea  fuori della
Comunita'  economica  europea  e  quelle  di  reintroduzione  di beni
precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima.

	        
	      
                              Art. 68.
               Importazioni non soggette all'imposta.

  Non sono soggette all'imposta:
    a)  le  importazioni  di beni indicati nel primo comma lettera c)
dell'art.  8,  nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9
limitatamente  all'ammontare  dei  corrispettivi di cui al n. 9 dello
stesso  articolo,  sempreche'  ricorrano  la condizioni stabilite nei
predetti articoli;
    b)  le  importazioni  di  campioni  gratuiti  di  modico  valore,
appositamente contrassegnati;
    c)  ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e'
esente  dall'imposta  o  non vi e' soggetta a norma dell'articolo 72.
Per   le   operazioni   concernenti  l'oro  da  investimento  di  cui
all'articolo  10,  numero  11),  l'esenzione  si  applica allorche' i
requisiti  ivi  indicati  risultino da conforme attestazione resa, in
sede   di   dichiarazione   doganale,   dal   soggetto  che  effettua
l'operazione;
    c-bis)  LETTERA  SOPPRESSA  DAL  D.L.  30  SETTEMBRE 2003, N.269,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326;
    d)  la  reintroduzione  di  beni nello stato originario, da parte
dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le
condizioni per la franchigia doganale;
    e)  LETTERA  SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
    f)  la  importazione  di  beni  donati ad enti pubblici ovvero ad
associazioni   riconosciute   o   fondazioni   aventi  esclusivamente
finalita'  di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio
o  ricerca  scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle
popolazioni  colpite  da  calamita'  naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996. (20)
    g)  le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l)
dell'articolo 2. (28)
    ((g-bis)  le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale
e  le  importazioni  di energia elettrica mediante sistemi di energia
elettrica.))
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
  La  L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che le modifiche al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

	        
	      
                              Art. 69.
                    Determinazione dell'imposta.

  L'imposta  e'  commisurata,  con le aliquote indicate nell'articolo
16,   al  valore  dei  beni  importati  determinato  ai  sensi  delle
disposizioni   in  materia  doganale,  aumentato  dell'ammontare  dei
diritti   doganali  dovuti,  ad  eccezione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo
di  destinazione  ((all'interno  del territorio della Comunita')) che
figura  sul  documento  di  trasporto sotto la cui scorta i beni sono
introdotti  nel  territorio  medesimo.  Per  i  supporti informatici,
contenenti  programmi  per  elaboratore prodotti in serie, concorre a
formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni
in  essi  contenuti.  Per  i  beni che prima dello sdoganamento hanno
formato  oggetto  nello  Stato  di  una  o  piu'  cessioni,  la  base
imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
  Fatti  salvi  i  casi di applicazione dell'articolo 68, lettera e),
per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione
la  detrazione  prevista  negli  articoli  207  e 208 del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973,  n.  43,  e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso
testo  unico  si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
soltanto  se  i  beni  vengono  reimportati dal soggetto che li aveva
esportati  o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
temporanea esportazione avviene per identita'. (27)
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.P.R.  30  dicembre  1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma  2)  che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
gennaio 1981.

	        
	      
                              Art. 70.
                      Applicazione dell'imposta

  L'imposta  relativa  alle  importazioni  e'  accertata, liquidata e
riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le
controversie  e  le  sanzioni,  le  disposizioni delle leggi doganali
relative ai diritti di confine.
  Per  le  importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui
alla  lettera  c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente
di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi
previsto  o  ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena
pecuniaria  di  cui  al  terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto
costituisca reato a norma della legge doganale. (36)
  L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il
servizio  postale  deve essere assolta secondo le modalita' stabilite
con  apposito  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. (27)
  L'imposta  assolta  per  l'importazione  di  beni da parte di enti,
associazioni  ed  altre  organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto
comma,  puo'  essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, se i beni sono
spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica
europea.  Il  rimborso  e' eseguito a condizione che venga fornita la
prova  che  l'acquisizione  intracomunitaria  di  detti beni e' stata
assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.
  Per   l'importazione  di  materiale  d'oro,  nonche'  dei  prodotti
semilavorati  di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di
soggetti  passivi  nel  territorio dello Stato l'imposta, accertata e
liquidata  nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa
in  tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo
II;  a  tal  fine  il  documento  doganale  deve essere annotato, con
riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di
cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti della detrazione, nel
registro di cui all'articolo 25.
  ((Alle  importazioni  di  beni  indicati  nel settimo e nell'ottavo
comma   dell'articolo   74,   concernente   disposizioni  relative  a
particolari  settori,  si  applicano  le disposizioni di cui al comma
precedente.))
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.P.R.  30  dicembre  1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma  2)  che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
gennaio 1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
  Il  D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla
L.  27  febbraio  1984,  n.17  ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che
"Sono  altresi'  abrogate  le disposizioni di cui al quarto comma del
successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di
cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto."

	        
	      

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Responsabilitą medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo


Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualitą |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012