Raccolta Normativa
Indice del testo unico IVA
TITOLO QUINTO IMPORTAZIONI
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Art. 67.
Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per
oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano
originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della
Comunita' e che non siano stati gia' immessi in libera pratica in
altro Paese membro della Comunita' medesima, ovvero che siano
provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a
norma dell'articolo 7((...)):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione
del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a
proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica
europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2,
lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16
luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto
beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza
alle disposizioni della Comunita' economica europea, non fruiscano
della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni
provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti
francesi d'oltremare;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N.28
2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di
reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della
Comunita' economica europea e quelle di reintroduzione di beni
precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima.
Art. 68.
Importazioni non soggette all'imposta.
Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c)
dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9
limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello
stesso articolo, sempreche' ricorrano la condizioni stabilite nei
predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore,
appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e'
esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'articolo 72.
Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui
all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorche' i
requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in
sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua
l'operazione;
c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte
dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le
condizioni per la franchigia doganale;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad
associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente
finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio
o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle
popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996. (20)
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l)
dell'articolo 2. (28)
((g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale
e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia
elettrica.))
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che le modifiche al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 69.
Determinazione dell'imposta.
L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo
16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle
disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei
diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo
di destinazione ((all'interno del territorio della Comunita')) che
figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono
introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici,
contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a
formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni
in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno
formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base
imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera e),
per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione
la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso
testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva
esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
temporanea esportazione avviene per identita'. (27)
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
gennaio 1981.
Art. 70.
Applicazione dell'imposta
L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e
riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le
controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali
relative ai diritti di confine.
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui
alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente
di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi
previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena
pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto
costituisca reato a norma della legge doganale. (36)
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il
servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite
con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. (27)
L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto
comma, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono
spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica
europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la
prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni e' stata
assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.
Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di
soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e
liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa
in tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo
II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con
riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di
cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti della detrazione, nel
registro di cui all'articolo 25.
((Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo
comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a
particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma
precedente.))
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1984, n.17 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che
"Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del
successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di
cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto."